Devono essere assolti dall'accusa di doping, ad avviso della Cassazione, i 'palestrati', amanti del fisico scolpito, che per raggiungere obiettivi di tipo "estetico" - e non legati ai profitti dei risultati nelle gare sportive - assumono sostanze dopanti anche se con il rischio di danneggiarsi la salute. Così la Suprema Corte ha annullato la condanna a cinque mesi e 300 euro di multa emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila a carico di tre giovani pescaresi che assumevano anabolizzanti acquistati nel circuito illegale con "l'unico fine perseguito consistente nella volontà di modificare il proprio aspetto fisico, anche a costo di assumere sostanze tossiche, palesemente dannose per la salute ed il loro benessere psico-fisico". Secondo i supremi giudici, sebbene la legge antidoping punisca anche i semplici assuntori di anabolizzanti, e non solo chi vende questi prodotti o ne favorisce il mercato, non è tuttavia ravvisabile l'elemento del profitto in chi ha il solo chiodo fisso di costruirsi un 'fisico bestiale'. Invece, in base a quanto stabilito dalla Corte di Appello aquilana, con verdetto emesso il quattro aprile 2012, doveva essere considerato come profitto perseguito "anche la finalità di miglioramento delle proprie prestazioni o aspetto fisico e quindi anche la soddisfazione di un piacere narcisistico". Ma questa tesi - ritiene la Cassazione nella sentenza 843 depositata oggi - non può essere condivisa, altrimenti si arriverebbe a includere nella nozione di profitto "ogni circostanza che, senza ledere diritti o interessi altrui, si risolva in una mera lesione della sfera soggettiva dell'agente". Pertanto "deve escludersi che il fine di compiere una azione in danno di sé stessi, sia pure perseguendo una utilità meramente immaginaria o fantastica (come in questo caso), possa integrare il fine del profitto". "Diversamente ragionando - prosegue l'Alta corte - si arriverebbe al paradosso di considerare dettata dal fine di profitto anche l'azione di chi si procuri, nel mercato illegale, dei barbiturici allo scopo di suicidarsi". Con la formula "perché il fatto non costituisce reato", dunque, la Cassazione ha completamente scagionato Fabrizio B.(33 anni), Sergio M.(26) e Vito M.(43) che restano liberi di doparsi come meglio credono. (ANSA)