E' in corso in Corte Costituzionale la camera di consiglio tra i 15 giudici della Consulta per avviare l'esame delle questioni di costituzionalità sollevate sulla legge elettorale, a partire dall'ammissibilità dei quesiti posti. E' possibile, ma non è scontato, che una decisione arrivi in giornata.
"In una democrazia parlamentare rappresentativa la forma più alta di esercizio della sovranità è la partecipazione elettorale: non è ammissibile che proprio le leggi elettorali siano sottratte al controllo di costituzionalità. Se così fosse l'Italia non sarebbe uno Stato di diritto". E "se le leggi elettorali non sono impugnabili si autorizzano colpi di Stato legali".
E' quanto sottolinea l'avvocato Felice Carlo Besostri, che sostiene le ragioni dei ricorrenti contro il cosiddetto Porcellum di fronte alla Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della legge elettorale, ma anche, in prima battuta, sull'ammissibilità dei quesiti posti dai ricorrenti. Un punto, questo, oggetto di confronto tra i giuristi, alcuni dei quali hanno ipotizzato che si sia in presenza di una lite fittizia, intentata solo per arrivare in Corte Costituzionale.
"Sulla lite fittizia - osserva Besostri - si è pronunciata la Corte di Cassazione dicendo che c'è un 'petitum' (cioè un'istanza, ndr) diverso e distinto dall'incostituzionalità delle norme: infatti non è detto che la Corte accerti il diritto di votare secondo Costituzione, ma potrebbe limitarsi a stabilire un diritto ad impugnare operazioni elettorali di una legge contraria alla Costituzione. L'invasione di campo del legislatore è un sciocchezza - aggiunge, replicando a un altro delle contestazioni mosse -: il legislatore è vincolato alla Costituzione. Dice l'art.1 della Carta che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (non della Costituzione e delle leggi)". "Mi stupisco inoltre - conclude il legale - che molti costituzionalisti ignorino l'art. 44 c. 2 lett. d) della legge 69/2009 di delegazione alla riforma e unificazione delle impugnazioni elettorali. Vi è stata violazione dell'art. 76 della Costituzione nella mancata previsione di un'impugnazione delle operazioni elettorali preparatorie di Camera e Senato e non una semplice non attuazione della delega. Se le leggi elettorali non sono impugnabili si autorizzano colpi di Stato legali. Allo stato, il controllo di costituzionalità di una legge elettorale per la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e del Consiglio di Stato, è affidata alle Giunte delle Elezioni delle Camere elette con la legge di sospetta costituzionalità! Fossimo negli Stati Uniti si direbbe che è come chiedere ai tacchini di organizzare il menù del pranzo nel Giorno del Ringraziamento".
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