Lunedì 23 Dicembre 2024

Chiosco cimitero
replica del legale

Non si è fatta attendere la replica del legale dei proprietari del chiosco davanti al cimitero di Cassano allo Jonio, alla nota con cui il comune dava conto della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza di sospensiva del Tar dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale nell’ambito della revisione del piano del commercio. Questa la dichiarazione del legale, l’avv. Livio Fallace:"Devo precisare - dichiara l'avv. Faillace -  come la vicenda nel merito non è stata ancora affrontata e si è solo all'inizio del processo in primo grado. Tanto ha fatto sia il T.A.R. Calabria, sia  il Consiglio di Stato a Roma in quanto, come penso si sappia, le sospensive e i procedimenti cautelari in genere (come quelli esperiti fino ad oggi) attengono solo al periculum nelle more del giudizio e non al merito della vicenda. Per quanto riguarda poi la provenienza di queste notizie, qualora fosse il Comune di Cassano Ionio, preciso che lo stesso Ente  ha, all'inizio della vicenda, dissequestrato in autotutela il chiosco dei Martucci riconoscendo palesemente di aver sbagliato a mettere i sigilli prima della scadenza del termine di adeguamento: quel dissequestro amministrativo è tuttora esecutivo, mai revocato al punto che è stata fatta addirittura  debita denuncia per appropriazione indebita in quanto all'oggi il chiosco si trova, senza legittimo motivo, presso l'autoparco comunale in Via Provinciale, n.163, Cassano-Garda. Esorto, pertanto, il Sindaco di Cassano a riflettere sulle due sospensive ottenute dai Martucci (quella Presidenziale e quella Collegiale con cui, addirittura,  è stato sospeso l'intero Regolamento comunale del Piano commercio) e a verificare se davvero le regole e le procedure amministrative siano state rispettate fino in fondo. A breve verrà depositata al T.A.R. Calabria istanza di prelievo al fine di chiedere l'anticipazione dell'udienza di merito e avere così giustizia al più presto, tanto sia ai fini del risarcimento dei danni sia ai fini della decisione nel merito”.

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