«Non nascondo di nutrire un serio timore che tornino a governare le logiche del passato, quelle della speculazione, degli illeciti interessi privati, del consociativismo e del meccanismo corruttivo-mafioso che ha toccato anche parti del Pd e che senza di me avrebbe travolto non solo l’intero partito e il Campidoglio». Così il sindaco Marino rassegnandole sue dimissioni.
Con le dimissioni del sindaco Marino in Campidoglio si apre la stagione del commissariamento con il voto in primavera. Anche se, per legge, il sindaco ha 20 giorndi tempo durante il quale può revocarle. A disciplinare tutta la materia è il Testo Unico sugli Enti locali (Tuel), aggiornato dal Decreto legislativo 267 del 2000 che prevede tre strade in una vicenda come quella del Campidoglio. Oltre all’addio del sindaco, la mozione di sfiducia e le dimissioni della maggioranza più uno dei consiglieri capitolini.
DIMISSIONI SINDACO - Le dimissioni del sindaco diventano esecutive dopo 20 giorni - lasso di tempo nel quale può revocarle -; a quel punto scatta la procedura di scioglimento del Consiglio comunale, con la sospensione di tutte le cariche istituzionali. Viene nominato un commissario - del rango di prefetto, nel caso di Roma - che porta la capitale alle elezioni. Il voto avverrebbe in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno 2016, in base alla Legge 120 sulle elezioni negli enti locali del 1999. A Roma ci sono i due precedenti delle dimissioni da sindaco di Francesco Rutelli nel 2001 e di Walter Veltroni nel 2008, entrambi per correre come candidati premier nelle elezioni politiche.
MOZIONE SFIDUCIA - Il Consiglio comunale può votare una mozione di sfiducia al sindaco. Anche in questo caso l'amministrazione decade, viene nominato il commissario e si va comunque a nuove elezioni la primavera prossima. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, senza contare il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 141, con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministero dell’Interno.
DIMISSIONI MAGGIORANZA CONSIGLIERI - C'è poi la possibilità delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali - la
metà più uno - con scioglimento dell’amministrazione, nomina del commissario ed elezioni. Tutta la procedura di scioglimento si deve concludere entro 90 giorni. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, eventuali incarichi esterni.
LA DATA SPARTIACQUE - Il commissariamento durerebbe invece fino alla primavera del 2017 nel caso il sindaco si dimettesse e l'amministrazione decadesse dopo il 24 febbraio prossimo. Si voterebbe quindi nella primavera del 2017 a meno che il governo non fissi per decreto una nuova tornata elettorale negli Enti locali.
IL PREFETTO-COMMISSARIO - Quanto all’ipotesi che sia lo stesso prefetto di Roma Franco Gabrielli - che è anche coordinatore del Giubileo - ad essere nominato commissario, questa non viene esclusa dalla legge, ma - sottolineano fonti della prefettura - non è mai accaduto in Italia e viene ritenuta "impossibile».
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