I trattamenti sul corpo, massaggi o altro, senza finalità terapeutiche e neppure estetiche non sono di competenza delle estetiste. Una sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, depositata ieri, annullando una precedente decisione del Tar Liguria, interpreta in maniera chiara la lettera della legge sulle estetiste del 1980, sgombrando d’un colpo le interpretazioni date in passato soprattutto dei Comuni.
La sentenza, essendo definitiva, dà ragione alle peculiarità di tante pratiche: shiatsu, tuina, reflessologia plantare, feldenkrais, massaggio ayurvedico eccetera, perfino osteopatia e chiropratica fin quando non saranno inquadrate come professioni sanitarie. Tutte queste attività, secondo il precedente pronunciamento del Tar della Liguria, sarebbero dovute essere svolte solo da estetiste, alle quali invece sono riservati in modo esclusivo solo i trattamenti con finalità estetiche.
«Questa sentenza finalmente riconcilia il senso comune con le parole della legge», dice l’avvocato Giuseppe Montanini, vicepresidente della FISieo (Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e operatori) e uno dei legali impegnati nel procedimento. Tutto era partito da una condanna nei confronti di un centro di tuina a Sanremo. In sede di appello, in quanto portatore di un legittimo interesse, è stato ammesso il mondo dello Shiatsu, rappresentato dalle due grandi associazioni FISieo e Apos (Associazione professionale operatori e insegnanti shiatsu).
«Questa decisione – aggiunge Montanini – mette un punto fermo su tutte le problematiche che lo shiatsu e altre pratiche hanno avuto nelle varie regioni. Ci sono voluti anni ma finalmente abbiamo una sentenza chiarissima».