La mancanza dell'iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa. Lo afferma la Corte di Cassazione rigettando, in parte, il ricorso del Giornale di Sicilia contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale con il quale si intimava alla società il pagamento all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi) di 56 mila euro per contributi e sanzioni, relativi al rapporto di lavoro di natura giornalistica intercorso con Giacomo Clemenzi dal primo gennaio 1972 al 30 ottobre 1995. Il tribunale aveva ritenuto che la natura giornalistica del rapporto di lavoro fosse comprovata in primo luogo dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato con Clemenzi che era stato assegnato ed aveva operato, in piena conformità all'oggetto del contratto di assunzione, nella segreteria di redazione, sino a quando non era stato trasferito nel 1993 all' archivio fotografico. Inoltre, assumeva rilievo anche il provvedimento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti che, in data 18.7.1994, aveva disposto l'iscrizione del lavoratore nell' elenco dei professionisti a far data dal 1 agosto 1959. Sussisteva quindi il diritto dell'Inpgi al pagamento dei contributi, con riferimento all'iscrizione cosi come retrodatata. La Cassazione ha sottolineato che per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, "pur avendo il lavoratore diritto al trattamento economico e previdenziale, non sorge anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'Inpgi, il cui fondamento è originato dall'iscrizione all'Albo e non solo dalla natura dell'attività svolta". E sancito che la contribuzione poteva essere richiesta dall'Inpgi solo con decorrenza dalla data della delibera di iscrizione all'Albo. Sull'entità del risarcimento deciderà la Corte d'appello a cui è stata rinviata la pratica.(ANSA)
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