Il Consiglio di Stato mette un primo, importantissimo, sigillo sulla questione dei dottorati di ricerca accogliendo il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti e ordinando al MIUR di far ripetere le prove ai ricorrenti vincitori.
Il T.A.R. Lazio aveva rigettato la richiesta di ammissione affermando che il percorso dei dottori di ricerca non può ritenersi equipollente all'abilitazione all'insegnamento che ha caratteristiche asseritamente differenti.
I legali hanno invece dimostrato, grazie ad un'articolata teoria sul confronto tra i percorsi abilitativi (1 anno) ed il dottorato (3 anni), che tale titolo dottorato (il più alto del sistema di formazione italiano ed europeo) non può essere ritenuto non sufficiente almeno per la mera partecipazione al concorso.
Il Consiglio di Stato, ha infatti scritto "considerato che la questione relativa all’equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione ai fini per cui è causa appare oggettivamente controvertibile o perlomeno non manifestamente infondata" ... "che dunque, previa verifica sull’esattezza di quanto dichiarato dalle parti appellanti circa il possesso del titolo di dottore di ricerca (possesso peraltro non contestato dall’appellata), l’appello cautelare va accolto e per l’effetto va disposta l’ammissione con riserva degli appellanti a prove suppletive, da predisporre e da svolgere nel più breve tempo possibile".
Il MIUR è, dunque, condannato ad ammettere al #concorsone2016 i ricorrenti predisponendo delle prove suppletive ad hoc.
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