
Una recente sentenza del Giudice di Pace di Verona ha accolto la richiesta di un viaggiatore calabrese che aveva subito un ritardo di 3 ore e 40 minuti sul volo FR1291 della compagnia Ryanair, dello scorso 13 dicembre 2022 sulla tratta Lamezia Terme – Verona.
Il volo, schedulato in partenza alle 12:15 dall’aeroporto “Sant’Eufemia” di Lamezia, era decollato solo alle 15:43, atterrando a Verona alle 17:35, con un notevole scostamento rispetto all’orario previsto di 13:55.
Il diritto alla compensazione
Assistito dalla società ItaliaRimborso, il passeggero – residente a Catanzaro – ha avviato un’azione legale, facendo riferimento al Regolamento (CE) n. 261/2004, che prevede una compensazione pecuniaria in caso di ritardi prolungati su tratte inferiori ai 1.500 km. Il giudice ha accolto integralmente la domanda, condannando la compagnia a versare 250 euro di risarcimento.
Nella motivazione, il Giudice ha ribadito un principio già espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: è sufficiente che il passeggero dimostri il ritardo prolungato per avere diritto alla compensazione, mentre spetta alla compagnia aerea provare l’eventuale presenza di circostanze eccezionali. In questo caso, secondo quanto riportato da ItaliaRimborso, Ryanair non avrebbe sollevato alcuna giustificazione documentata.
L’intervento di ItaliaRimborso
«Questa sentenza – si legge in una nota di ItaliaRimborso – conferma che i diritti dei passeggeri non possono essere elusi con atteggiamenti dilatori. Ed è importante sottolineare che non serve un reclamo formale per accedere alla tutela legale».
L’episodio si inserisce all’interno delle numerose azioni legali intraprese da ItaliaRimborso, società specializzata nel fornire assistenza ai passeggeri coinvolti in ritardi, cancellazioni e negati imbarchi, fino all’eventuale giudizio in tribunale.
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