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Separati in casa, per la Cassazione il matrimonio non può essere annullato 

corte cassazione roma

Non si può invocare il fatto di essere stati «separati in casa» per chiedere di riconoscere, per lo stato civile, l’annullamento di un matrimonio sancito dal tribunale ecclestiastico. Lo sottolinea la Cassazione, che, con una sentenza depositata oggi, ha respinto il ricorso di un uomo il quale sosteneva che le sue nozze dovessero essere dichiarate nulle anche dall’ordinamento italiano, perchè il suo caso era da considerarsi tra quelli in cui la reale convivenza era stata limitata ad un lasso di tempo inferiore a 3 anni (periodo per cui l’attuale giurisprudenza ritiene legittimo il via libera del riconoscimento dell’annullamento del matrimonio), dato che la separazione 'in casà era iniziata pochi mesi dopo le nozze.

La sesta sezione civile della Suprema Corte ha dichiarato «infondato» il ricorso dell’uomo: «Appare irrilevante accertare se l’unione fra i coniugi nel periodo di convivenza ultratriennale sia stata più o meno felice ovvero se vi sia stata una parziale o integrale non adesione affettiva da parte dei coniugi al dato fattuale della convivenza. Tale mancanza - osservano i giudici di piazza Cavour - di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza riconducibile all’estrinsecazione del rapporto coniugale».

Nel caso in esame - in cui l’uomo aveva affermato di aver avuto una relazione extraconiugale già un anno dopo il matrimonio - il requisito della «mancanza di 'affectio coniugalis'» non è stato «provato dal ricorrente» ed è «contestato» dalla sua ex moglie: le deduzioni dell’uomo «potrebbero tutt'al più attestare una sua non adesione affettiva al matrimonio dopo pochi mesi dalla sua celebrazione ma tale attitudine psicologica - conclude la Corte - non ha impedito ai due coniugi di vivere insieme per oltre 3 anni dando continuità alla convivenza che avevano intrapreso in quanto coniugi».

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