Gli atei e gli agnostici hanno lo "stesso diritto paritario dei fedeli delle diverse religioni di professare il loro credo 'negativo'» ed è «vietato discriminarli nella professione di tale pensiero» del quale possono fare libera propaganda, con l’unico limite - valido per tutti - di non offendere «la fede altrui». Lo afferma la Cassazione accogliendo il ricorso della 'Unione atei agnostici razionalisti' contro il Comune di Verona che gli aveva negato di affiggere manifesti. In particolare, l’amministrazione scaligera guidata dal sindaco di centrodestra Federico Sboarina - che si è costituito in Cassazione per contrastare il ricorso dell’Uaar - non aveva dato il via libera all’attacchinaggio di dieci manifesti atei ritenendo il loro contenuto «potenzialmente lesivo di qualunque religione». I manifesti in questione - spiega la Cassazione - riportavano la parola 'Dio' «a caratteri cubitali, con la 'D’a stampatello barrata da una crocetta e le successive lettere 'iò in corsivo, e sotto la dicitura, a caratteri più piccoli, 'dieci milioni di italiani vivono bene senza D e quando sono discriminati, c'è l’Uaar al loro fianco». Per questo 'messaggio', la Giunta comunale di Verona il 29 agosto 2013 aveva detto 'no' ai manifesti, bocciando la richiesta presentata dall’Unione il 31 luglio. Senza successo, il fronte laico aveva fatto ricorso alla magistratura. Sia il Tribunale di Roma nel 2015 che la Corte di Appello capitolina con verdetto emesso il 23 marzo 2018, avevano 'convalidato' il divieto all’affissione. Ma la Suprema Corte ha avuto molto da obiettare e ha ricordato che per il «principio supremo di laicità dello Stato deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente». «Dal riconoscimento del diritto di 'libertà di coscienza' anche agli atei e agli agnostici, discende il diritto di questi ultimi - proseguono gli 'ermellini' - di farne propaganda nelle forme che ritengono più opportune». Basta che non si «traducano nel vilipendio della fede altrui» o in "aggressioni e denigrazioni». Ora la Corte di Appello di Roma dovrà rivedere il suo giudizio e prendere in seria considerazione la richiesta di risarcimento danni morali avanzata dell’Uaar nei confronti del Comune di Verona per la discriminazione subita nell’estate di sette anni fa. La decisione è stata presa dalla Prima sezione civile della Suprema Corte - sentenza 7893 - presieduta da Rosa Maria Di Virgilio, relatore il consigliere Antonio Valitutti.