I fidanzati non sono 'congiunti' ma dal 4 maggio potranno comunque tornare a incontrarsi. La precisazione arriva dall'avvocato dello Stato Giulio Bacosi. «Poiché tanto le norme penali quanto quelle eccezionali, come quelle del noto Dpcm, non sono suscettibili di interpretazione analogica, sembra di poter ragionevolmente affermare che si considerano necessari i soli 'spostamenti per incontrare congiunti', e dunque persone che sono legate da un 'titolo stabile' di parentela, come conferma anche il fatto che i movimenti delle persone sono autorizzati secondo un criterio (prudenzialmente) restrittivo, non già ampliativo». È quanto sostiene Bacosi, avvocato dello Stato e presidente dell’Associazione Democrazia nelle Regole, in merito all’interpretazione del Dpcm che ha autorizzato gli incontri anche fra «congiunti» a partire dal prossimo 4 maggio. Bacosi ricorda come «il termine 'congiunto' sia citato nel codice penale», e sottolinea che nella nozione non sarebbero «a rigore ricompresi neppure i fidanzati». «Bene ha fatto allora la Presidenza del Consiglio a precisare che si intendono per congiunti anche 'fidanzati e affetti stabili': una precisazione dovuta per consentire a due persone che si amano (purché, sempre in ottica restrittiva, nel contesto di un rapporto che non sia meramente occasionale) di potersi trovare senza incorrere in sanzioni o divieti, nell’attesa (magari più avanti) di poter incontrare anche amici e conoscenti. Poche Regole chiare - conclude Giulio Bacosi - ci salveranno tutti». I «congiunti» cui fa riferimento il Dpcm sulla fase 2 comprendono: «I coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)». Lo si legge in una Faq pubblicata sul sito del governo, che dà un’interpretazione del testo del dpcm.