Sabato 21 Dicembre 2024

Dal 3 giugno spostamenti in tutta Italia, cade il vincolo della regione: pronto il decreto

Pronto il decreto che a partire dal 3 giugno permetterà a tutti gli italiani di muoversi su tutto il territorio nazionale. Cade dunque il vincolo dello spostamento da una regione all'altra. la bozza Lo prevede la bozza del decreto sulle novità della fase 2. E a partire dal 18 maggio gli spostamenti all’interno della regione in cui si vive non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate da specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica. «A decorrere dal 3 giugno 2020 - si legge nel documento -, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree». Resterà nelle facoltà dei sindaci disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Fino al 2 giugno, quindi, sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. «Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza», si specifica. Salvo che il fatto costituisca reato, "le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa" da 400 a 3000 euro. "Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni".

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