Lunedì 23 Dicembre 2024

Decreto Natale, gli ultimi regali sino alle 21 di oggi. Tutte le risposte ai dubbi

Manca un giorno al lockdown e alla chiusura. Da domani, 24 dicembre, l’Italia sarà tutta in zona rossa: saranno chiusi bar, ristoranti e negozi - ad eccezione di supermercati e generi alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi e librerie -, si potrà uscire per fare una passeggiata vicino casa con la mascherina e fare attività sportiva da soli, sarà necessaria l’autocertificazione per gli unici spostamenti consentiti, vale a dire quelli per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio.

A Natale deroga per visite parenti o amici

Ai divieti di spostamento il Governo ha però introdotto una deroga, quella che consente nei giorni di "zona rossa" ad un massimo di due persone - più eventuali figli minori di 14 anni, disabili e persone non autosufficienti che vivono con loro - di muoversi una sola volta al giorno per andare a trovare parenti o amici.

Fino a quando è possibile comprare l'ultimo regalo di Natale?

Fino alle ore 21 di oggi, 23 dicembre, i negozi resteranno aperti, dunque sarà ancora possibile fare acquisti e shopping di Natale. Resta sempre la raccomandazione di evitare assembramenti e code ravvicinate per la tutela della propria salute e di quella altrui.

Possibile andare a trovare amici e parenti anche in un comune diverso

Su questo punto sono arrivati due chiarimenti da parte del governo, che ha aggiornato le Faq sul sito di Palazzo Chigi. Il primo riguarda la possibilità, nei 10 giorni "rossi", di poter andare a trovare amici e parenti anche in un comune diverso da quello di residenza, purché sempre nella stessa regione e sempre nel limite massimo di due persone.

La deroga per i piccoli comuni

Il secondo riguarda invece i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti: nei giorni indicati con l’arancione durante le feste di Natale (28-29-30 dicembre e 4 gennaio) sarà possibile per chi vi risiede andare anche in un’altra regione, sempre però entro i 30 km dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia. Un chiarimento per consentire a tutti coloro che abitano nelle zone confinanti di non rimanere tagliati fuori dalla possibilità di incontrare persone che abitano in un paese a pochi chilometri ma in un’altra regione. Il governo ha anche precisato la questione delle seconde case: tra oggi e il 6 gennaio «gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni». Quanto ai coniugi o ai partner che vivono separati per motivi di lavoro sarà invece possibile incontrarsi, «se il luogo per il ricongiungimento è quello in cui c'è residenza, domicilio o abitazione». E sono consentiti anche gli spostamenti dei genitori separati, che possono andare a trovare i figli anche in un’altra regione o all’estero: rientra tra i motivi di necessità, così come lo è l'assistenza ai genitori non autosufficienti. Non è invece mai consentito andare a trovare i genitori che sono in buona salute e vivono in un’altra regione, così come non sono consentiti "spostamenti per turismo extraregionali» fino il 6 gennaio.

Ok a spostamenti per chi fa volontariato

«Sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato». E’ quanto si legge nella circolare inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, a seguito del Decreto Natale. Il Viminale sottolinea, inoltre che sono consentite anche le attività di volontariato «in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio». «Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività - si legge nella circolare - potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale».  

Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021

Pagina aggiornata a seguito dell’approvazione del "Decreto Natale" del 18 dicembre 2020 Dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un’altra Regione? Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento. E sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute? Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari. Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti? La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza. Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? C'è un regime speciale nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio? Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto "decreto Natale" (decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente. Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere insieme le feste? Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente. Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante? Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla. Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le nuove disposizioni previste dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni. In particolare:

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio? No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa. I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste? No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati. Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste? Fino al 23 dicembre, tale spostamento è consentito esclusivamente restando all’interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22. Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore? Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare. Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli? Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste. In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo? Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso. Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all'interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”? La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività, si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro? Sì, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni? La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree

Il Dpcm 3 novembre 2020 ha individuato tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. Il dpcm 3 dicembre 2020 ha confermato tale impostazione. Di seguito le faq relative alle restrizioni in vigore fino al prossimo 20 dicembre. In base alla Ordinanza del Ministro della salute dell'11 dicembre 2020, sono attualmente ricomprese:

Cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ (in corso di aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del Dpcm 03/12/2020) relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (area giallaarea arancionearea rossa). La sezione faq, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.    

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