Anche gli operatori sanitari che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid hanno diritto all’infortunio qualora dovessero contagiarsi in occasione di lavoro. Lo ha chiarito l’Inail in una lettera alla Direzione regionale della Liguria chiudendo così l’istruttoria sulla richiesta arrivata dall’Ospedale San Martino di Genova sul caso degli infermieri contagiati dopo aver scelto di non aderire alla campagna vaccinale . La tutela sull'infortunio è comunque dovuta, spiega l’Inail, anche se c'è colpa del lavoratore purché non ci sia dolo. Si perde però la possibilità di chiedere un risarcimento dal datore di lavoro. Oggi l’Inail ha diffuso il Dossier donne sugli infortuni e i contagi da Covid secondo il quale il 70% dei contagi professionali denunciati ha riguardato le donne, spesso impegnate nella sanità e nei servizi. Le donne che hanno denunciato un infortunio sul lavoro per Covid sono state 102.942 a fronte di meno di 45.000 uomini.+
«Sotto il profilo assicurativo, per giurisprudenza consolidata - si legge nella lettera alla direzione della Liguria - il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l'esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’Inail. Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il diritto dell’Inail ad esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro, ma non comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’Istituto in caso di infortunio».
«La tutela assicurativa - spiega l’Inail - non può essere sottoposta a ulteriori condizioni oltre quelle previste dalla legge. l’assicurazione gestita dall’Inail ha la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa, e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno derivante dalle conseguenze che ne sono derivate"- In merito ai comportamenti colposi per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, precisa, sebbene ovviamente la violazione di norme antinfortunistiche da parte del lavoratore debba essere considerata un comportamento sicuramente illecito « l'illiceità del comportamento non preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile; in quanto la colpa dell’assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento». Non appare nemmeno ipotizzabile nel caso del rifiuto di vaccinarsi, precisa l’Inail «l'applicazione del concetto di "rischio elettivo». «Il rifiuto di vaccinarsi - spiega l’Inail - non può configurarsi come assunzione di un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore». Inoltre, aggiunge, «non si rileva allo stato dell’attuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore». «Il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, ancorchè fortemente raccomandato dalle autorità - conclude l’Inail - non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato».
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