Mercoledì 25 Dicembre 2024

Cassazione: legittimo licenziare lavoratore con legge 104 che fa spesa e va al mare con la famiglia

E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che sfrutta i giorni di permesso con la legge 104 per fare la spesa e andare al mare con la propria famiglia. Lo ha stabilito la Cassazione con una pronuncia datata 26 giugno che rigetta il ricorso di L., un dipendente licenziato dalla Poste Italiane spa, contro la decisione della Corte d’Appello di Bari. Stando a quanto riporta la sentenza letta dall’AGI pubblicata su un sito specializzato in giustizia civile, l’uomo aveva ricevuto il 20 settembre 2007 la comunicazione del provvedimento in cui evidenziava che «il lavoratore, il quale per le giornate del 24 e 25 agosto 2017 aveva usufruito di giorni di permesso ai sensi della legge 104 del 1992 per assistere la madre, si era intrattenuto in attività incompatibili con l’assistenza, essendosi recato presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l’abitazione della madre, convivente col marito». E che «il cambio della residenza della madre presso l’abitazione di L. non era mai stato comunicato a Poste Italiane spa, se non dopo le contestazioni disciplinari». Nel ricorso, L. ha invocato una presunta lesione della privacy in violazione dello Statuto dei lavoratori che vieta «controlli lesivi dei diritti inviolabili» e prevede che i lavoratori debbano essere «informati adeguatamente circa le modalità di esercizio del controllo». Argomento bocciato perchè «nel caso in disamina il controllo del lavoratore al di fuori del luogo di lavoro era consentito perchè finalizzato ad accertare l’utilizzo illecito del permesso». I giudici scrivono che l’assenza dal lavoro in base alla 104 «deve porsi in relazione diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere a esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e di buona fede, sia nei confronti del datore che dell’ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari».

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