Venerdì 22 Novembre 2024

Covid, "Dpcm Conte illegittimi", il Tribunale di Pisa assolve un trasgressore

L'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

La libertà personale è inviolabile e quindi violare il Dpcm non è reato. Anzi, è il Dpcm a essere illegittimo. Lo ha stabilito un giudice onorario del Tribunale di Pisa, Lina Manuali, che con una sentenza emessa il 17 marzo scorso ha assolto un cittadino «perchè violava l’ordine imposto con Dpcm dell’8/3/2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità». Nelle motivazioni riportate nell’intera sentenza, che si trova sul sito www.professionegiustizia.it, il giudice scrive che «solo un atto avente forza di legge e non un atto amministrativo, come è il Dpcm, può porre limitazioni a diritti e libertà costituzionalmente garantiti». La vicenda riguarda due persone citate a giudizio per rispondere della violazione dell’articolo 650 (relativo all’inosservanza del Dpcm), oltre che di resistenza a pubblico ufficiale. Per quest’ultimo il giudice ha disposto la condanna. I due, il 19 marzo 2020, erano stati fermati dai carabinieri a Cascina, nel pisano, mentre erano in scooter e alla vista dei militari avevano provato a fuggire. Per quanto riguarda la violazione del Dpcm, il giudice precisa: «si rileva che a causa dell’epidemia da Covid 19 sono state emanate disposizioni che hanno comportato la compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti. Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il nucleo duro della Costituzione stessa». E ancora: «Non v'è dubbio che diritti fondamentali degli individui sono risultati compressi a seguito di Delibere del Consiglio dei Ministri e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), atti questi aventi natura amministrativa e non normativa. Pertanto - si conclude - corre l’obbligo di verificare l’idoneità dei DPCM emessi a comprimere i diritti fondamentali che hanno riguardato, a fronte della delibera del Cdm del 31.01.2020, dichiarativa dello stato di emergenza sanitaria, quale atto non avente forza di legge». Si legge ancora, in conclusione: «la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Cdm il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario». Pertanto, «a fronte della illegittimità della delibera del Cdm del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19». Dall’analisi del giudice nel compilare la sentenza emerge inoltre che «si deve rilevare, a parere di questo giudice e non solo, come da argomentazioni di eminenti costituzionalisti ed ex presidenti della Corte Costituzionale oltre che da decisioni di giudici di merito (Frosinone, Roma, Reggio Emilia) anche la indiscutibile illegittimità del DPCM dell’8.3.2020, come pure di quelli successivi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri esteso il 9 marzo a tutto il territorio nazionale». Un provvedimento, secondo il giudice, che ha «meramente natura amministrativa, e che ha stabilito un divieto generale e assoluto di spostamento, salvo alcune eccezioni e che si configura in un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare e come tale limitativo del diritto di libertà».  

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