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Carta verde Covid: cos'è il Green pass, come ottenerlo e in che modo funziona la certificazione - ISTRUZIONI

La «certificazione verde Covid-19» ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. E’ quanto prevede il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato questa sera dal capo dello Stato. Il testo dispone inoltre che il «green pass» sia rilasciato «anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino» e che sia valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino «alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale».

Il funzionamento della principale novità presente nella bozza del nuovo decreto è regolamentato dall’articolo 10 del provvedimento che nelle prossime ore sarà discusso in consiglio dei ministri. La certificazione viene rilasciata già alla somministrazione della prima dose di vaccino. Sarà in formato cartaceo o digitale e sarà compilato dalla struttura presso la quale è stato effettuato il vaccino. Nel documento, che confluirà poi nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato, oltre ai dati anagrafici sarà riportato anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste. Per le persone guarite, il certificato sarà rilasciato dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente o, per i non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Il pass, però, cessa di avere validità qualora l’interessato risulti successivamente di nuovo positivo al Covid. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto avranno una validità di nove mesi dalla data indicata sulla certificazione. Chi ha completato il ciclo di vaccinazione prima dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento e non ha ricevuto alcuna certificazione, può farne espressa richiesta alla struttura sanitaria o alla Regione o la Provincia.

 Il pass resterà in vigore fino all’attivazione della piattaforma europea, nella quale saranno convogliati anche i certificati nazionali. A quel punto entrerà in vigore il cosiddetto DGC-Digital Green Certificate, interoperabile a livello europeo.

Chi falsifica il certificato verde per gli spostamenti rischia anche il carcere. E’ quanto prevede la bozza del decreto legge con le nuove misure che sarà in Cdm nelle prossime ore. In particolare, al comma 2 dell’articolo 13 si prevede che per tutti i reati di falso che hanno ad oggetto la certificazione verde Covid-19, le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 del codice penale, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491 bis, sono aumentate di un terzo.

 

Viminale: autocertificazione per zone arancioni e rosse

Riguardo agli spostamenti, l’autocertificazione resta necessaria, laddove è già prevista, ma da subito quindi gli italiani potranno girare più liberamente - anche tra regioni di colori diversi - avendo in tasca il certificato verde, che dovrà attestare la vaccinazione, l’esecuzione di un tampone negativo o l'avvenuta guarigione dal Covid. Chi avrà il pass potrà anche accedere a determinati eventi - culturali e sportivi.

Sono liberi gli spostamenti, «per qualsivoglia ragione», quando riguarda le regioni in zona gialla. E’ confermato, invece, il divieto di spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione. Così la circolare del Viminale trasmessa ai prefetti dopo il decreto legge sulle riaperture in vigore da lunedì 26 aprile.
"Tuttavia - spiega il Viminale -, oltre che per comprovate esigenze di lavoro, stato di necessità e motivi di salute, nonchè per il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, gli spostamenti sono ora consentiti anche alle persone munite di una certificazione attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid o di guarigione dall’infezione, ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido».

 

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