Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Dpr che consente l’assunzione di 112.473 docenti nell’anno scolastico in corso. Di questi gli Uffici Scolastici sono riusciti a coprirne tramite Gae, concorsi e GPS prima fascia 59.425 (di cui 12.840 incarichi conferiti in base alle procedure dell’art. 59 comma 4 del decreto sostegni bis). Il Decreto Sostegni bis ci dice che sui posti residui, accantonati quelli dei concorsi ordinari ancora non svolti sarà attivato un nuovo concorso straordinario “per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo“. Secondo quanto riporta Orizzontescuola.it il calcolo generale potrebbe portare a circa 15.000 posti da coprire. Nuovo concorso straordinario, ipotesi 15.000 posti disponibili. Come individuare classi di concorso
Quali saranno le classi di concorso coinvolte?
Non è ancora semplice individuarle perché è possibile che alcuni Uffici Scolastici debbano ancora chiudere la fase di immissioni in ruolo. E’ però facilmente intuibile, scorporando dalle immissioni in ruolo previste i posti residui e l’accantonamento per i concorsi ordinari.
Chi può partecipare?
I requisiti di accesso. La procedura
- è riservata ai docenti non compresi tra quelli che partecipano alle assunzioni da GPS/elenchi aggiuntivi 2021/22;
- è riservata ai docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio nelle scuole statali (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/99), anche non consecutive, negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa
Quindi serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno. Supplenze docenti: il servizio 2021/22 sarà valido per il nuovo concorso straordinario? Vale solo il servizio svolto nelle scuole statali Cosa si intende per annualità Servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale