Covid: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sull'obbligo vaccinale per gli over 50.
"Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (8 gennaio 2022, ndr) e fino al 15 giugno 2022" vi se legge, «l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonchè ai cittadini stranieri (...) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età».
Viene specificato che «l'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore».
Chi è stato colpito dal Covid può rinviare la vaccinazione «fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute».
E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale e la violazione delle disposizioni è sanzionata con il pagamento di una somma tra i 600 e i 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari .
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può impiegare i lavoratori a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, ma «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Subirà una multa di cento euro chi alla data del 1 febbraio 2022 non abbia avuto almeno una dose di vaccino, chi non ha completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal Ministero della salute; chi non ha effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
La sanzione è effettuata dal Ministero della salute attraverso l’Agenzia delle entrate che provvede acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento e indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. I soldi delle multe andranno al Fondo emergenze nazionali.
La norma si applica «anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022».
Dal 15 febbraio 2022 per accedere ai luoghi di lavoro bisogna «possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione». I datori di lavoro pubblici e privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
I lavoratori che comunicheranno di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata «non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento».
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