Sabato 16 Novembre 2024

Covid a scuola: tutte le regole. Tamponi gratuiti: ecco quando LA CIRCOLARE

Mentre da più parti, sia politiche che interne alla comunità scolastica, si sollecita una semplificazione delle regole di gestione dei casi di covid in ambiente scolastico, si profilano le modifiche preannunciate in più occasioni dai sottosegretari all'Istruzione Rossano Sasso e Barbara Floridia. Quest'ultima in particolare, oggi su Rai Uno, ha annunciato lo stanziamento di 92 milioni "solo per i tamponi e destinati alle scuole di primo e secondo grado in modo da creare un canale veloce", aggiungendo che si sta lavorando per "snellire le procedure e dare la possibilità alle famiglie di fare tamponi in maniera veloce". Intanto, in attesa di eventuali aggiornamenti, l'Ufficio del Commissario per l'emergenza Covid di Messina Alberto Firenze ha diffuso per agevolarne l'applicazione una sintesi grafica delle norme generali riguardanti i tre ordini scolastici (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado) diversificate sotto numerosi profili. Un elemento di rilievo è la possibilità di effettuare in alcuni casi gratuitamente tamponi antigenici rapidi, contemplata dalla circolare emessa lo scorso 8 gennaio in applicazione del dl 1 del 7 gennaio e cofirmata dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione Jacopo Greco e dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute Giovanni Rezza. Tra le "Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica", si ritiene "opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale". Quindi tamponi antigenici rapidi gratuiti solo per gli studenti delle scuole Medie e Superiori che siano contatti stretti in fase di autosorveglianza, e sempre dietro prescrizione medica, che può essere presentata in farmacie o laboratori pubblici e privati convenzionati o accreditati.    

Il testo integrale della circolare ministeriale dell'8 gennaio 2022

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria. Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione.

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: - attività didattica: sospesa per 10 giorni; - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Scuola primaria

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: - attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri; - misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: - attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; - misura sanitaria: Auto-sorveglianza. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale: A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede: - attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;  misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: - attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; - misura sanitaria: Auto-sorveglianza. Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: - attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; - misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione: - il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021) - non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).

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