
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, ha introdotto nuove regole sulla quarantena per i cosiddetti "contatti stretti" di persone che sono risultate positive al Covid. Ecco le indicazioni della circolare del ministero della Salute e delle Faq pubblicate sul sito del Msal.
Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'solamento del caso.
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:
L’autosorveglianza (o auto-diagnosi) non obbliga una persona che ha avuto un contatto stretto con un positivo a rimanere in casa in attesa di verificare se abbia contratto o meno il virus, ma ha la possibilità di uscire e vivere “normalmente” rispettando alcune precauzioni.
I test si possono effettuare pure nei centri privati abilitati, ma l’operatore che effettua le analisi e la diagnosi deve trasmettere alla Asl di riferimento il referto negativo, per poter consentire la fine dell’auto-sorveglianza.
4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni 5 precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso confermato COVID-19 nell’ambito di treni, aerei o altro mezzo di trasporto, è definito come “una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto”.
Gli operatori sanitari, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.
La comunicazione al passeggero può avvenire, a seconda dei dati e delle risorse disponibili, tramite chiamata telefonica o invio di messaggio di posta elettronica, in cui vengono fornite informazioni sui comportamenti e le misure preventive da adottare per il periodo di quarantena, fino alla presa in carico da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
Per il proseguimento delle attività di sanità pubblica verranno richiesti alcuni dati, come l’indirizzo attuale ed il recapito telefonico.
NON vengono MAI richiesti dati come password, iban, coordinate bancarie o numeri di carte di credito.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Ministero della Salute al numero gratuito di pubblica utilità 1500 (attivo 24 ore su 24, tutti i giorni).
Le Regioni e le Provincie Autonome, attraverso le strutture sanitarie locali, sono responsabili della sorveglianza sanitaria dei contatti presenti nell’ambito del territorio di competenza. Tali attività sono affidate al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL).
In attesa di essere contattati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) o alla continuità assistenziale (ex-guardia medica), che potrà fornire indicazioni specifiche su come procedere per contattare l’ASL di riferimento, oppure ai numeri verdi regionali attivati per rispondere alle richieste di informazioni riguardo le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19 in Italia, consultabili sul sito del Ministero della salute o sui siti web delle singole Regioni.
Per ulteriori informazioni contattare il Ministero della Salute al numero gratuito di pubblica utilità 1500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.
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