Lunedì 18 Novembre 2024

Concorso in Guardia di Finanza, i tatuaggi non causano l'esclusione: ricorso vinto dai legali messinesi Bonetti e Delia

La divisa maschile copre sempre il polpaccio, mentre per le donne che vogliano entrare nella Guardia di Finanza, non possono essere automaticamente escluse se il tatuaggio è in quella parte del corpo visibile solo per le allieve. Il Tar del Lazio ha accolto la tesi proposta dallo Studio Legale Bonetti & Delia di Messina in tema di esclusione dai concorsi per l’accesso all’Arma. In particolare, con sentenza n. 10840 dell’1 agosto 2022, la IV Sezione, ha integralmente accolto, il ricorso proposto da un aspirante finanziere, valutato come non idoneo in sede di accertamenti psico-fisici a causa della presenza di due tatuaggi in zona sovramalleoalare, e dunque coperta da uniforme. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha ritenuto come contraria al tenore del quadro normativo di riferimento l’interpretazione, del bando, fatta propria dall’Amministrazione, circa l’automatica esclusione di tutti quei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti involontarie nella zona sovra malleolare. «Siffatta interpretazione - afferma la sentenza - si pone, invero, in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si limita ad imporre un aspetto esteriore del militare decoroso, tale consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti. Conseguentemente l’ultima parte della già citata disposizione del bando deve essere interpretata come meramente esemplificativa dei criteri dalla legge stabiliti senza che la stessa possa ritenersi introduttiva - in spregio al principio del favor partecipationis - di nuovi criteri restrittivi dalla stessa non previsti, idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell’espetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza». Il Collegio ha infine concluso confermando «l'obbligo per l’Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor partecipationis».

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