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Corte Figc: "Dalla Juve illecito grave e prolungato. Alterato risultato sportivo". Ecco le motivazioni

L'ingresso della sede della Figc

Illecito, grave, ripetuto e prolungato nella vicenda plusvalenze. Così la Corte Federale d’Appello della Figc nelle motivazioni della sentenza con cui il 20 gennaio ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione e con una serie di inibizioni, 11 dirigenti bianconeri. «Quanto alla sanzione - si legge nel testo delle motivazioni - essa deve tenere conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione che il quadro probatorio emerso è in grado di dimostrare. Deve parimenti tenere conto della stessa intensità e diffusione di consapevolezza di una situazione che nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A. viene definita come "brutta" e persino da paragonare a calciopoli».

«Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo - come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata». E’ un passo delle motivazioni della sentenza del processo plusvalenze a carico della Juventus con cui la Corte di appello federale della Figc spiega di aver ammesso la richiesta della Procura di revocazione, dopo il proscioglimento in primo graado nello scorso aprile. «Un quadro fattuale - quello appena citato - dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus spa e che hanno tutti una «natura essenzialmente confessoria», sottolinea la Caf.

Nessuna evidenza contro le altre squadre

«Nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la FC Juventus S.p.A., non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di più bilanci». Così jnella motivazione della sentenza la Procura della Figc spiega il perchè sia stata sanzionata la sola Juventus.

«Le intercettazioni, i manoscritti (incluso il «Libro Nero di FP"), la documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Torino non coinvolgono direttamente tali società» si legge nelle motivazioni della procura che poi aggiunge: «Non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione (prima considerazione). Una condanna di Parma, Novara e Pescara per il mero «contatto» con la FC Juventus S.p.A. risulterebbe ingiustificata (seconda considerazione) in assenza di prove oggettive della violazione, non vista dal lato della FC Juventus S.p.A., ma appunto da quello delle deferite qui trattate. Prova che, proprio con riguardo alle citate società, non è rinvenibile nella documentazione prodotta dalla Procura federale. Il tutto senza considerare la rilevanza per la sola FC Juventus S.p.A. dei principi contabili internazionali indicati dalla Consob, che non trovano invece applicazione (nei medesimi termini) per le società italiane non quotate».

«Ma, allora - prosegue - il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna. Tanto più in riferimento a contestazioni che nel ricorso per revocazione appaiono sostanzialmente abbandonate dalla Procura federale. Ci si riferisce agli scambi di giocatori direttamente intervenuti tra società diverse dalla FC Juventus S.p.A., in particolare gli scambi diretti tra Pescara e Parma o tra Sampdoria e Chievo Verona (quest’ultimo addirittura estromesso dal Figc giudizio), che originariamente erano stati inclusi nel deferimento come capo di incolpazione, e che poi non risultano più citati nel ricorso per revocazione, nè ulteriormente sostenuti da evidenze documentali ulteriori. Depotenziandosi, dunque, la tesi accusatoria anche per tale oggettiva ragione», si legge.

Per quanto riguarda la UC Sampdoria, scrive la procura, «si tratta però di una sola operazione, certamente sospetta, ma per la quale non può raggiungersi (quanto meno dal lato della UC Sampdoria) certezza di illiceità e che comunque non appare sufficiente per sostenere una accusa rivolta ad una sistematica alterazione dei bilanci, avendo così impostato il proprio deferimento la procura federale».

Nelle motivazioni della sentenza si legge che «quanto alle società Parma Calcio 1913, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, la Procura federale richiama in sede di revocazione, a sostegno della tesi accusatoria, le contestazioni della Consob. Dette contestazioni, però, si riferiscono (se osservate dal lato «opposto» alla FC Juventus S.p.A. invece sempre presente in tutte le operazioni) a tre operazioni».

Infine, aggiunge la procura federale, «poco o nulla è provato dalla Procura federale con riguardo alle società FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Pisa Sporting Club ed Empoli FC, società sostanzialmente non presenti nelle intercettazioni della FC Juventus S.p.A., fatta sola eccezione per un cenno operato nei confronti del Genoa, ma senza la partecipazione diretta di alcun responsabile di tale società e in forma oggettivamente generica (senza cioè alcuna indicazione di giocatori specifici)».

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