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L'obbligo vaccinale anti-Covid ai sanitari era legittimo. La sentenza della Consulta

L’obbligo del vaccino anti-Covid introdotto per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario. Ed è giusta la sospensione dello stipendio a chi ha rifiutato di vaccinarsi. Si è espressa così la Consulta - nelle motivazioni della sentenza pronunciata il primo dicembre - rispondendo alle alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Brescia, Catania e Padova.

«E' un grande riconoscimento delle ragioni della scienza e della tutela della salute collettiva», commenta il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta le decisioni della Consulta in merito all’obbligo vaccinale anti-Covid per gli operatori sanitari. «Le ragioni della scienza sulla efficacia dei vaccini per la protezione della popolazione sono state riconosciute - continua Anelli - così come sono state testimoniate dalla adesione della stragrande maggioranza degli italiani, che si sono sottoposti alla vaccinazione, e dai 470.000 medici e odontoiatri italiani che hanno adempiuto all’obbligo vaccinale: il 99,2%, ossia la quasi totalità».

E mentre i medici esultano l’Anief, l’associazione nazionale insegnanti e formatori, ha annunciato di aver avviato le procedure per ricorrere gratuitamente alla Corte europea dei diritti umani. La sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto «non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori del settore sanitario che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola».

La Consulta ha anche ritenuto giusto il fatto di non garantire l'assegno alimentare al lavoratore che aveva deciso di non vaccinarsi, così come il datore di lavoro non era obbligato ad erogare a quest’ultimo una provvidenza di natura assistenziale.

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