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Abusò di una paziente con problemi psichici: ridotta condanna per un infermiere

In primo grado, l’infermiere, che era stato anche arrestato dopo la denuncia della ragazza, era stato condannato a cinque anni e due mesi.

ROMA (ITALPRESS) – Infermiere prescrittore di alcuni farmaci non etici, di automedicazione e soprattutto dei presidi per gestire determinate forme di assistenza. Lo chiede la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), sulla scia del suo documento presentato in occasione dei pareri sul Pnrr, messo a punto da un advisory board di personaggi illustri

E’ stata confermata dalla Cassazione l'ipotesi di minor gravità, con relativa diminuzione della pena, per un abuso sessuale avvenuto in un reparto di psichiatria di un ospedale abruzzese dove una giovane paziente distesa sul lettino, con gli elettrodi per fare l’elettrocardiogramma, era stata baciata su una guancia e molestata da un infermiere. A seguito dello 'scontò, l’uomo è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione. La notizia è stata pubblicata dal Messaggero. In primo grado, l’infermiere, che era stato anche arrestato dopo la denuncia della ragazza, era stato condannato a cinque anni e due mesi.

Dopo aver subito questa violenza - si legge nel verdetto depositato il 13 gennaio dalla Terza sezione penale della Suprema Corte, relativo all’udienza svoltasi lo scorso 25 ottobre - la vittima era andata nella sala fumatori e poco dopo l'infermiere violentatore, sessantenne all’epoca dei fatti risalenti al 2016, l’aveva raggiunta e si era scusato.

Da questi elementi, i giudici della Corte di Appello de L’Aquila, con sentenza del 18 gennaio 2022, avevano inquadrato la vicenda tra le ipotesi di minore gravità riducendo la pena a tre anni e quattro mesi di reclusione, rispetto ai cinque anni e due mesi inflitti dal Tribunale di Lanciano, in provincia di Chieti. Contro la diminuzione della pena, il Pg della Corte di Appello de L’Aquila ha fatto ricorso agli 'ermellinì, sostenendo che i magistrati d’appello non avrebbero considerato "il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni psichiche (la vittima era stesa su un lettino con gli elettrodi posizionati sul corpo) e di compromissione della libertà sessuale e di valutazione del danno psichico, limitando il giudizio espresso di minore gravità sulla natura oggettiva degli atti sessuali».

Per la Cassazione, la tesi del Pg «è inammissibile» in quanto secondo «l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato», ovvero la libertà sessuale della vittima.

«Nella valutazione globale» di quanto accaduto in questa vicenda di abuso sessuale, la Cassazione sottolinea che «la corte territoriale, ha dato rilievo alla tipologia degli atti sessuali compiuti in modo repentino» e «alla circostanza che subito dopo la persona offesa si era recata nella stanza fumatori dove era stata raggiunta dall’imputato che si era scusato», elementi «da cui ha tratto la conclusione che la libertà sessuale non fosse stata compressa in modo grave». «Contrariamente» a quanto sostenuto dal Pg aquilano, la Corte abruzzese, scrive la Cassazione, «ha valutato la vulnerabilità della vittima, degente presso il reparto psichiatria del locale ospedale, e la sua fragilità psicologica che ha ritenuto compromessa in maniera non grave proprio sulla scorta degli elementi sopra evidenziati». Infine, la Cassazione sottolinea che il Pg non si è "confrontato appieno con l’intera ratio decidendi che non aveva posto a base del riconoscimento del fatto di minore gravità la sola tipologia di atti sessuali compiuti».

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