
«Se le imputate fossero state correttamente qualificate», ossia indagate più di dieci anni fa e sentite come testi assistite, «si sarebbe potuto discutere della configurabilità dell’art. 377bis cp», l’induzione a non rendere dichiarazioni, «nei confronti del solo Berlusconi» in relazione alle ragazze «che avessero scelto il silenzio». E si poteva «discutere» della corruzione in atti giudiziari «con riferimento a quelle che invece avessero consapevolmente deciso di rendere dichiarazioni sulla responsabilità altrui». Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza Ruby ter che ha assolto Berlusconi e gli altri.
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