Migranti: cosa prevede l'accordo tra gli Stati Ue. Meloni: in Europa c'è un cambio di priorità
Gli Stati dell’Ue hanno approvato a maggioranza qualificata - contrari Polonia e Ungheria, astenuti Malta, Bulgaria, Slovacchia e Lituania - un accordo per avviare i negoziati con il Parlamento europeo sui due principali regolamenti previsti dal Patto per le migrazioni e l’asilo. Si tratta del Regolamento sulla procedura di asilo e il Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Semplificazione della procedura d’asilo (e di rimpatrio), procedure di frontiera, capacità adeguata di accoglienza, solidarietà obbligatoria e modifica delle regole di Dublino sono gli assi dell’accordo.
Meloni: sui migranti in Europa c'è un cambio di priorità
«Stiamo facendo molti passi in avanti su come inquadrare il fenomeno migratorio, non solo con il cancelliere tedesco. Chi è intellettualmente onesto può riconoscere dalle dichiarazioni di Scholz come in Europa ci sia un cambio di priorità. Ieri diceva che noi ci dobbiamo occupare della dimensione esterna. Fino a ieri il dibattito era come gestiamo i movimenti secondari, interni all’Ue». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni. «Quando sono arrivata nei primi Consigli europei ho posto un tema semplice - ha aggiunto -: finché ci occupiamo solo dei movimenti secondari scarichiamo il problema uno sull'altro e non lo risolviamo. Ormai il paradigma della visione è condiviso da altri Paesi europei, anche quelli che sono stati più scettici».
Dettagli del regolamento sulla procedura di asilo
Nel dettaglio, il Regolamento sulla procedura di asilo (acronomino Apr) stabilisce una procedura comune in tutta l’Ue che gli Stati membri devono seguire per gestire le richieste di protezione internazionale. Snellisce le disposizioni procedurali (ad esempio la durata della procedura) e fissa norme per i diritti del richiedente asilo. Introduce procedure di frontiera obbligatorie, con lo scopo di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell’Ue se le domande sono infondate o inammissibili. Le persone soggette alla procedura di asilo alla frontiera, generalmente quelle che prevengono da Stati che hanno hanno percentuale di accoglimentto delle richieste d’asilo inferiore al 20%, non sono autorizzate ad entrare nel territorio dello Stato membro. La durata totale della procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera non dovrebbe essere superiore a 6 mesi. Potranno essere rimpatriate eventualmente anche verso Paesi terzi sicuri di transito (ove venga dimostrata una connessione con il migrante) e non solo verso il Paese di origine, che dev'essere sempre ritenuto sicuro.
Stabilire la capacità Adeguata per le procedure di asilo
Per svolgere le procedure di frontiera, gli Stati membri devono stabilire una 'capacità adeguatà, in termini di accoglienza e risorse umane, necessaria per esaminare in qualsiasi momento un numero identificato di domande e per eseguire le decisioni di rimpatrio. A livello Ue questa capacità adeguata è di 30 mila persone (che potrà aumentare fino a 120 mila annui ma non simultanei). La capacità adeguata di ciascuno Stato membro sarà stabilita sulla base di una formula che tiene conto del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere e dei respingimenti su un periodo di tre anni. Modifiche al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione Il Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione sostituirà invece l’attuale regolamento Dublino che stabilisce le norme che determinano quale Stato è competente per l’esame di una domanda di asilo. Il nuovo regolamento dovrebbe semplificare queste regole e ridurre i termini. Ad esempio, l’attuale complessa procedura di ripresa in carico finalizzata al trasferimento di un richiedente nello Stato membro responsabile della sua domanda sarà sostituita da una semplice notifica di ripresa in carico.
Bilanciamento del sistema di responsabilità delle domande di asilo
Per bilanciare l’attuale sistema in base al quale pochi Stati membri sono responsabili della stragrande maggioranza delle domande di asilo, viene proposto un nuovo meccanismo di solidarietà che sia semplice, prevedibile e praticabile. La solidarietà è obbligatoria ma non lo sono i ricollocamenti. Le nuove regole combinano la solidarietà obbligatoria con la flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda la scelta di come fornire il proprio sostegno ai Paesi più in crisi. Tali contributi comprendono il ricollocamenti, i contributi finanziari o misure di solidarietà alternative come l’impiego di personale o misure incentrate sullo sviluppo delle infrastrutture e delle capacità di accoglienza. Gli Stati membri hanno piena discrezionalità quanto al tipo di solidarietà cui contribuiscono. Nessuno Stato membro sarà mai obbligato a effettuare ricollocazioni.
Misura dei ricollocamenti e contributi finanziari
Ci sarà un numero minimo annuo di ricollocamenti dagli Stati membri in cui la maggior parte delle persone entra nell’Ue verso Stati membri meno esposti a questi arrivi. Il numero è fissato a 30 mila, mentre il numero minimo annuo per i contributi finanziari sarà fissato a 20 mila euro per ricollocameti. Queste cifre possono essere aumentate ove necessario e si terrà conto anche delle situazioni in cui non è prevista alcuna necessità di solidarietà in un determinato anno.
Compensazioni di responsabilità e misura di solidarietà di secondo livello
Al fine di compensare un numero eventualmente insufficiente di ricollocamenti promessi, saranno disponibili compensazioni di responsabilità come misura di solidarietà di secondo livello, a favore degli Stati membri che beneficiano della solidarietà.
Misure per prevenire abusi e movimenti secondari
Il Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione contiene anche misure volte a prevenire gli abusi da parte del richiedente asilo ed evitare movimenti secondari (quando un migrante si sposta dal Paese in cui è arrivato per la prima volta per cercare protezione o reinsediamento permanente altrove). Stabilisce ad esempio obblighi per i richiedenti asilo di presentare domanda negli Stati membri di primo ingresso o soggiorno regolare. Scoraggia i movimenti secondari limitando le possibilità di cessazione o trasferimento di responsabilità tra Stati membri e quindi riduce le possibilità per il richiedente di scegliere lo Stato membro in cui presentare la domanda.
Cambiamenti nella competenza del primo stato di ingresso
Lo Stato membro di primo ingresso sarà competente per la domanda di asilo per una durata di due anni (ridotta a un anno per gli arrivi da operazioni Sar)
Trasferimento della responsabilità tra stati membri
Quando un Paese vuole trasferire una persona nello stato membro che è effettivamente responsabile del migrante e questa persona fugge (ad esempio quando il migrante si nasconde per eludere un trasferimento) la responsabilità passerà allo Stato membro che effettua il trasferimento dopo tre anni.