Martedì 22 Ottobre 2024

"Sistema" Genova: Giovanni Toti resta ai domiciliari. Il gip: "Rischio inquinamento probatorio"

La gip Paola Faggioni ha rigettato l’istanza di revoca degli arresti domiciliari per il governatore Giovanni Toti, arrestato il 7 maggio scorso nell’ambito dell’inchiesta per corruzione, voto di scambio e falso. Il suo legale, Stefano Savi, aveva depositato l’istanza il 10 giugno chiedendo la revoca della misura o, in subordine, una sua attenuazione.

Il gip: il rischio è che Toti "reiteri" le condotte constestategli in vista delle elezioni egionali 2025

Giovanni Toti potrebbe «reiterare» le condotte contestategli in vista delle elezioni regionali del 2025: lo afferma il gip Paola Faggioni, che ha rigettato l’istanza di revoca dei domiciliari per il presidente della Regione Liguria, arrestato il 7 maggio scorso con l’accusa di corruzione. «E' evidente, anche alla luce dei recenti sviluppi investigativi», sostiene il gip, «la permanenza del pericolo che l’indagato possa reiterare analoghe condotte, peraltro ritenute pienamente legittime e corrette dal predetto, in vista delle prossime competizioni elettorali regionali del 2025 (o di ulteriori eventuali competizioni elettorali), per le quali aveva, peraltro, già iniziato la relativa raccolta di fondi». Il gip rincara, sottolineando che «tale pericolo si configura vieppiù concreto ove si consideri che il predetto continua tuttora a rivestire le medesime funzioni e le cariche pubblicistiche, con conseguente possibilità che le stesse vengano nuovamente messe al servizio di interessi privati in cambio di finanziamento». Il riferimento è alle mancate dimissioni di Toti, nonostante l’arresto.

"Permane il pericolo di inquinamento probatorio"

E’ «chiaramente elevato e attuale il pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto del fatto che sono ancora in corso approfondimenti investigativi su alcune vicende corruttive». Lo scrive ancora il gip Paola Faggioni, nel rigetto dell’istanza di revoca dei domiciliari per il governatore ligure, Giovanni Toti. «Ritenuto che pertanto la misura in corso, tenuto conto altresì del breve tempo decorso dalla sua applicazione (poco più di un mese) appare proporzionata alla gravità dei fatti e adeguata in relazione al grado elevato di esigenze cautelari da soddisfare. Ciò, in particolare - spiega - considerando che, da un lato, l’applicazione di una misura di tipo interdittivo, quale quella della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, è preclusa dal divieto previsto dal terzo comma dell’art. 289 co. 3 cpp, che statuisce che «la misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare» (quale quello ricoperto dal Presidente della Regione Liguria); dall’altro - conclude - l’applicazione di misure cautelari meno afflittive appaiono, allo stato, del tutto inadeguate rispetto alle esigenze cautelari tuttora presenti».

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