Informazione di qualità in classe: da oggi sarà più facile. E’ stato infatti approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, firmato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini e dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, con le “Disposizioni applicative per l’accesso ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, previsti dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall’articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.” Il decreto disciplina le modalità ed i criteri di accesso al contributo previsto, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall’articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. La legge di stabilità - come osserva il sottosegretario Barachini, che ha fortemente sostenuto la revisione della precedente normativa semplificandone i requisiti d’accesso - “rispetto a quella dell’anno precedente, non solo semplifica le procedure amministrative per gli istituti scolastici che ora possono acquistare abbonamenti a prodotti editoriali senza specifiche indicazioni circa l’adozione di programmi di educazione alla lettura, ma collega l’acquisto all’anno scolastico e non più all’anno solare consentendo una finestra temporale più ampia”. I programmi di educazione alla lettura possono ovviamente essere promossi dalle scuole, per accompagnare l’arrivo del giornale in classe, ma la loro adozione non costituisce più requisito necessario per l’ottenimento del contributo. “Il contributo previsto - sottolinea Barachini - è finalizzato alla promozione della lettura tra gli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, mira a favorire l’acquisizione della capacità di una lettura critica, anche attraverso il confronto tra diversi prodotti editoriali. Al tempo stesso rappresenta uno strumento di sostegno economico alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di giornali e riviste finalizzati all’attività didattica. L’intento è anche quello di avere un effetto positivo di stimolo per il mercato editoriale”. “Lo stanziamento previsto per l’anno 2024 è di 3 milioni di euro - evidenzia il sottosegretario Barachini - una cifra largamente superiore a quanto utilizzato in questi anni dagli istituti scolastici. Mi auguro che grazie alle semplificazioni messe in atto tutte le scuole possano utilizzare a pieno queste risorse”. Il comma 389 del citato articolo 1, come sostituito dall’articolo 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, prevede, infatti, un contributo a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, che può arrivare al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Più in dettaglio è prevista l’emanazione di un bando annuale, adottato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui vengono stabiliti i termini e le modalità per l’invio delle domande, i criteri di ammissione e le risorse disponibili: il bando sarà esitato a settembre, così da consentire alle scuole di potervi accedere con l’avvio del nuovo anno scolastico seguendo le indicazioni previste e previa delibera del Collegio Docenti. Di seguito in sintesi i contenuti del provvedimento, che si compone di 6 articoli. Articolo 1 (Oggetto e beneficiari) Con l’articolo 1 vengono specificati i soggetti destinatari del beneficio di cui all’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall’articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ossia le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, e l’oggetto del beneficio, consistente in un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste specifiche e di settore. Articolo 2 (Spese ammesse al contributo) L’articolo 2 specifica quali sono le spese ammesse al contributo e cioè le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, anche riferiti alla medesima testata, a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, pubblicati in edizione cartacea o formato digitale, dotati della figura del direttore responsabili ed iscritti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, presso il competente Tribunale, ovvero al Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L’articolo, inoltre, specifica, quale requisito di ammissione al beneficio di cui all’articolo 1, la delibera del Collegio dei docenti, che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici. Vengono inoltre indicate quali siano le spese non ammissibili al contributo, ossia le spese per abbonamenti non deliberati dal Collegio dei docenti, le spese per acquisto di libri o di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali. Articolo 3 (Modalità di accesso) L’articolo 3 prevede che le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che intendono accedere ai contributi previsti dall’articolo 1 del decreto, presentano apposita domanda, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, tramite piattaforma SIDI del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando annuale di cui al successivo articolo 4. Articolo 4 (Bando per l’assegnazione dei contributi) L’articolo 4 prevede l’adozione annuale, con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, del bando per l’assegnazione del contributo di cui all’articolo 1. In particolare, il comma 2 demanda al sopracitato bando la fissazione dei termini e delle modalità d’invio delle domande, nonché l’indicazione dei criteri di ammissione, conformemente a quanto stabilito nel presente decreto, e l’indicazione delle risorse annualmente disponibili. Il comma 3 dispone che il predetto bando venga pubblicato sia sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il comma 4, infine, prevede che il Ministero dell’Istruzione e del Merito garantisca la massima diffusione del suddetto bando, attraverso specifiche comunicazioni sia alle istituzioni scolastiche, sia alle associazioni di categoria del personale docente. Articolo 5 (Assegnazione del contributo) L’articolo 5 stabilisce che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria formi l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al contributo di cui all’articolo 1 con l’indicazione dell’importo spettante a ciascun soggetto. Il suddetto elenco, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso nonché sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Articolo 6 (Disposizioni finanziarie) L’articolo 6 fissa il principio del limite di spesa, corrispondente allo stanziamento, per il beneficio previsto e definisce l’importo massimo complessivo da destinare annualmente al contributo. Detta, inoltre, le disposizioni relative alla copertura degli oneri, che sono posti a carico delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’ammontare delle risorse da destinare al contributo in oggetto è determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge (CHE COME SOPRA EVIDENZIATO E’ pari a 3 milioni di euro). Al comma 2, infine, è stabilito che le disposizioni del decreto vengano attuate nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.