Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Pace fiscale, linea dura contro i "furbetti": carcere fino a sei anni per chi fornirà falsa documentazione

Palazzo Chigi

Carcere fino a sei anni per chi, scegliendo di aderire alla pace fiscale, fornisce atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero. Lo prevede l'articolo dedicato alla "dichiarazione integrativa speciale" del dl fisco secondo quanto si legge in una bozza recente successiva al Consiglio dei ministri che ha approvato il provvedimento. La norma mira a punire i 'furbetti' che provino a utilizzare la dichiarazione integrativa per sanare proventi illeciti.

Per chi si avvalga della integrazione o emersione consentita dalla «pace fiscale» è esclusa la punibilità per dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e omesso versamento di Iva. Lo prevede una bozza del dl fiscale. I tre reati elencati non sono punibili anche nel caso di riciclaggio o impiego di proventi illeciti (fino al 30 settembre 2019). Le norme su prevenzione antiriciclaggio e terrorismo rimangono invece applicabili per gli altri casi. E' allo studio - si evince inoltre dalla bozza - la possibilità di escludere la punibilità della dichiarazione fraudolenta.

Per chiedere di fare la 'pace' col fisco i contribuenti che potranno «correggere errori od omissioni» presentando una apposita «dichiarazione integrativa speciale» fino al «31 maggio 2019». Lo prevede l’ultima bozza del decreto fiscale collegato alla manovra e approvato dal Cdm lunedì scorso. Nel testo per questo condono è confermato il limite di 100mila euro per anno d’imposta e la possibilità di sanare al massimo il 30% di quanto già dichiarato. Si pagherà in una unica soluzione entro fine luglio o a rate per 5 anni a partire da settembre 2019.

Sul maggior imponibile Ires o Irpef si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori, una imposta sostitutiva del 20%. Lo stesso sulle maggiori ritenute. Nel caso dell’Iva si applica una aliquota media (il rapporto tra l’aliquota relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella per cessione di beni ammortizzabili, e volume di affari dichiarato, tenendo conto di regimi speciali e operazioni non soggette a imposta). Quando non sia determinabile si applica l’aliquota ordinaria (22%). I periodi d’imposta sanabili sono quelli per cui, all’entrata in vigore del decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento, anche tenuto conto del raddoppio dei termini.

Per chi non paga regolarmente è prevista anche «una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate». Le perdite non possono essere scomputate dal maggiore imponibile dichiarato, così come non si possono chiedere rimborsi, esenzioni, agevolazioni o detrazioni diverse da quelle originariamente dichiarate. La dichiarazione speciale «è irrevocabile e non può essere presentata indirettamente o per interposta persona» e non può essere presentata da chi non abbia presentato dichiarazioni «per tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016» né dopo che il contribuente abbia ricevuto «formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o inviti o di qualunque attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali». Non si può accedere nemmeno per i redditi «prodotti in forma associata».

Caricamento commenti

Commenta la notizia