I diplomati magistrali restano fuori dalle Gae, le graduatorie a esaurimento per l’abilitazione a insegnare. Lo ha deciso l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con due sentenze gemelle, la n.4 e n.5 del 2019, nelle quali vengono ribaditi i principi già enunciati nel 2017. L’Adunanza Plenaria ha confermato che "il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo". I pronunciamenti si sono resi necessari a seguito di un’ordinanza della Sesta Sezione, la quale, non convinta dell’orientamento assunto dall’Adunanza Plenaria nel 2017 in ordine all’impossibilità di inserimento dei diplomati magistrali (ove il diploma sia conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002) nelle Gae, ha sollecitato una rimeditazione della questione, anche alla luce delle norme emanate successivamente con il decreto legge 87 del 2018. Norma, quest’ultima - si legge nelle sentenze - che «non ha affatto riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento». Quanto alle sentenze passate in giudicato prima dell’Adunanza Plenaria del 2017, favorevoli all’inserimento dei diplomati magistrali nelle Gae, il Consiglio di Stato ha chiarito che i relativi effetti rimangono circoscritti alle sole parti di quei giudizi.