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Bonus facciate al via: vale anche per balconi, detrazioni pure per gli affittuari

Diventa operativo il bonus facciale, la super detrazione fiscale: 90%, in 10 rate annuali di pari importo, delle le spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterno degli edifici. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con le indicazioni e i chiarimenti sugli adempimenti da seguire e chiarendo alcuni aspetti finora dubbi, dando la possibilità ad un utilizzo ampio della novità introdotta con l’ultima legge di Bilancio.

La circolare specifica che il bonus viene esteso anche ai lavori vengono eseguiti «sui balconi o su ornamenti e fregi». Un altro aspetto chiarito riguarda i soggetti che possono beneficiarne. Oltre ai proprietari dell’immobili e agli altri titolari di un diritto reale di godimento (nudo proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di uso, abitazione e superficie), il beneficio è esteso anche agli affittuari, ovvero a chi detiene l’immobile con un contratto di locazione, anche finanziaria, regolarmente registrato ovvero in comodato regolarmente registrato. In questi casi serve però il consenso scritto all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell’edificio. Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie. E ancora - con un elenco ad ampio spettro - lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte purché parte della facciata dell’edificio.

Beneficiano della detrazione anche le spese per perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate.

Per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell’effettivo pagamento. Ad esempio, un intervento iniziato nel 2019 ma con spese sostenute nel 2020 potrà godere del bonus. Il pagamenti devono avvenire tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo.

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