Anche gli inquilini potranno usufruire del bonus facciate, la detrazione stabilita dal governo nella legge di bilancio per le spese fino al 90% per interventi di ripulitura, tinteggiatura, recupero o restauro del palazzo. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso nel dettaglio un vademecum per usufruire dell’agevolazione: una super detrazione che si recupererà in dieci rate annuali di pari importo. Sarà invece esclusa la formula della cessione del credito/sconto in fattura prevista per gli ecobonus. Altra novità è che lo sconto fiscale varrà anche per gli interventi iniziati l’anno scorso ma che si finiscono per pagare quest’anno. Per il Governo, l’agevolazione permetterà di dare impulso all’economia. Su Twitter, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha detto: «Parte il bonus Facciate che darà uno sconto del 90% sulle ristrutturazioni esterne degli edifici. Un provvedimento che avrà un grande impatto sul Paese. Città più belle, efficienza energetica, più lavoro nell’edilizia: il rilancio dell’economia passa anche da misure come questa». La detrazione, si legge nella circolare, vale anche per le spese sostenute per perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi. Inoltre anche gli interventi influenti dal punto di vista termico, o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, rientrano nel campo del bonus facciate. Come dicevamo, l’agevolazione vale anche per gli inquilini. Nella circolare, l’Agenzia delle Entrate spiega infatti che i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Per il calcolo del «bonus facciate», per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del «bonus facciate» ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. Lo sconto varrà non solo per la facciata, ma anche per "balconi, ornamenti e fregi": sono cioè incluse grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e tutte le parti impiantistiche coinvolte purchè parte della facciata dell’edificio. Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate. Per godere dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. L’Agenzia ricorda che possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia. E’ obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare di oggi, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori.