Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Superbonus al 110% per ristrutturazione, seconde case e condominio: lavori ammessi e quelli esclusi

Il Decreto rilancio prevede il superbonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica, e possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori. Nel superbonus al 110% rientreranno anche gli interventi sulle seconde case purché non si tratti di edifici unifamiliari. Saranno quindi incluse le abitazioni che non siano prima casa all’interno di un condominio ma non villette unifamiliari. Ecco cosa si potrà fare e cose invece non è previsto.

NO QUALSIASI RISTRUTTURAZIONE - In generale non è previsto il superbonus per qualsiasi intervento a casa. Ad esempio rifare l'impianto idrico, oppure ristrutturare un bagno o abbattere una parete nell'abitazione non rientrano nel beneficio del superbonus. Per questo tipo di interventi esiste già da tempo il bonus ristrutturazione che prevede detrazioni al 50% in 10 anni.

COSA DI PUO' FARE - I lavori consentiti sono quelli che hanno a che fare con l'efficientamento energetico dell'edificio o il suo adeguamento a norme antisismiche. In particolare: coibentazione termica dell’edificio (spesa massima 60 mila euro per ogni unità immobiliare); installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza in condominio (spesa massima 30 mila euro); installazione di caldaie ad alta efficienza (per le abitazioni principali). Questi tre lavori sono cumulabili. La condizione per accedere all'agevolazione è che i lavori apportino un miglioramento del rendimento energetico.

NO SE SOLO SOSTITUZIONE INFISSI - La sostituzione degli infissi non è prevista specificamente nel superbonus. Però se associata alle tre opere indicate prima può rientrare perché permette il miglioramento energetico dell'edificio. Stesso discorso vale per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e quella di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche.

NO AGEVOLAZIONI SECONDE CASE INDIPENDENTI - Il superbonus non riguarda i lavori sulle seconde case indipendenti (unifamiliari). Infatti, è previsto solo per tutte le prime case e per le seconde case purché in condominio.

SI A LAVORI IN STUDI E UFFICI SE IN CONDOMINIO - Le agevolazioni sono previste per gli studi professionali, gli uffici e altri esercizi che si trovano in condominio. Esclusi invece se si trovano in strutture indipendenti.

CONDOMINIO ANCHE QUANDO LE UNITA' SONO SOLO 2 - Occorre fare attenzione alla definizione di condominio: anche un edificio composto da due sole unità immobiliari (case bifamiliari) viene considerato come condominio e quindi ci sarà il diritto al superbonus anche se non si tratta di abitazione principale.

SI SISMABONUS - L'agevolazione del 110% è prevista anche per il sismabonus, già esistente finora con aliquote variabili. Sono compresi, come previsto dalla norma in vigore, gli immobili residenziali e non, prima e seconda casa. Sono esclusi però gli immobili in fascia sismica 4, quella dei comuni dove il rischio di terremoto è scarso o nullo.

Caricamento commenti

Commenta la notizia