Dal 17 marzo, data dell'entrata in vigore del decreto Cura Italia e per i successivi cinque mesi è vietato per le aziende licenziare per giustificato motivo oggettivo (restano validi i motivi disciplinari) ma nel caso ci fosse un licenziamento il lavoratore ha diritto ad avere la Naspi.
Lo chiarisce l'Inps dopo aver chiesto un parere al Ministero del Lavoro. Il Ministero del Lavoro nel chiarire che l'indennità di disoccupazione Naspi è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha osservato che "non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto - atteso che l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore".
E' possibile quindi accogliere le domande di indennità di disoccupazione Naspi presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento intimato anche in data successiva al 17 marzo.
"Tuttavia, si fa presente - prosegue l'Inps - che l'erogazione della indennità Naspi a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo - nonostante il divieto posto dall'articolo 46 del decreto Cura Italia - sarà effettuata da parte dell'Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro". In pratica se il lavoratore sarà reintegrato dovrà restituire quanto percepito a titolo di Naspi.
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