Assegno universale, congedi parentali, sostegno per rette di asili e altri servizi per l'infanzia, sostegno per le spese universitarie. Sono alcune delle misure che fanno parte del Family Act il ddl presentato ieri sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con i ministri Maria Elena Bonetti e Nunzia Catalfo.
L'obiettivo del provvedimento è quello di sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e investire sul protagonismo giovanile, nonchè per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.
Il ddl, visto dal Cdm è composto da 8 articoli: nel primo sono previsti i principi ed i criteri direttivi cardine di tutta la riforma che sarà attuata con i decreti delegati. Le deleghe per specifici ambiti di competenza sono previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 e 6. Nell’articolo 7 è disciplinata una procedura identica per l’adozione di tutti i decreti legislativi previsti nella delega, eccetto che per la delega contenuta all’articolo 3, concernente il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli, per la quale è prevista l’intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per tutti i decreti, invece, è prevista la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari per i profili di competenza. Ecco in sintesi gli aspetti del Ddl.
ASSEGNO UNIVERSALE - L’assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile.
CONGEDI PARENTALI - Si stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio. Prevede inoltre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio e che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore; previsto un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; prevista l’introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; prevista una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore.
AUTONOMIA E PROTAGONISMO GIOVANILE - Prevede il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese sostenute per l'acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico, iscritto all’università, che non goda di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi universitari; il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario; il sostegno alle giovani coppie, composte da entrambi i soggetti di età non superiore a 35 anni, mediante agevolazioni fiscali, per l’affitto della prima casa.
INFANZIA - nell’ambito del riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, si prevede un buono per il pagamento delle rette degli asili nido e altri servizi per l’infanzia nonchè l'assegno di natalità.
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