Pronti i chiarimenti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, l’agevolazione che il Dl "Rilancio" ha destinato agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid 19". Nella circolare n. 15/E firmata oggi dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, le Entrate delineano in maniera particolareggiata i passi da seguire, le condizioni da verificare e ulteriori precisazioni utili per accedere al contributo. Tra i chiarimenti forniti con la circolare, l’Agenzia specifica che l’accesso al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti. E ancora, prosegue la Circolare, tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfettario previsto dalla legge n. 190/2014. Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo. I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata(PEC).Infine, la circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo. "Non c'è nessun click day - ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini a SkyTg24 - perchè i richiedenti potranno presentare la domanda per sessanta giorni a partire dal 15 giugno, quindi il 15 giugno non è l’unico giorno in cui si può presentare questa domanda. A chi farà richiesta verrà accreditato il contributo dall’Agenzia delle Entrate entro una decina di giorni, dopo i necessari controlli, sul conto corrente indicato nella domanda".