Partito il bonus a fondo perduto per le imprese danneggiate dal coronavirus scoppia anche la polemica da parte dei professionisti esclusi dalla misura. L’Adepp, l’Associazione degli Enti di previdenza privati e privatizzati, condanna in una nota la scelta di «escludere i professionisti dal fondo perduto concesso a chi ha subito una riduzione del fatturato ad aprile del 33% rispetto allo scorso anno», e «questa volta è il ministero dell’Economia che ha espresso parere negativo su tutti gli emendamenti presentati al decreto Rilancio, che chiedevano di porre fine all’ennesima ingiustizia». Pochi giorni fa, evidenzia il presidente dell’Associazione Alberto Oliveti, «la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi, aveva auspicato che l’esclusione dei professionisti da questa misura di sostegno potesse essere corretta dal Parlamento in sede di conversione del decreto in legge, un auspicio accolto da onorevoli appartenenti ad alcuni gruppi politici anche di Governo. Per il Mef la platea è troppo estesa e avrebbe un costo elevato per l'Esecutivo. Ma quanto vale - si chiede - invece, la sopravvivenza di una parte attiva e importante di questo Paese?». L’organismo che raggruppa 20 Casse previdenziali, si legge, «continuerà il lavoro di sensibilizzazione, denuncia e confronto in tutte le sedi parlamentari, chiedendo rispetto e sostegno per chi pur avendo subito pesantemente la crisi e gli effetti di questa pandemia, con profonda dignità e senso del dovere ha risposto, mettendosi al servizio del Paese», chiosa Oliveti. LA MISURA - Il contributo consiste nell'erogazione di una somma commisurata alla diminuzione di fatturato causata dall'emergenza Coronavirus. L’ammontare dell’importo erogato sarà pari al 20% per le imprese con fatturato fino a 400 mila euro, al 15% per le imprese con fatturato tra 400 mila euro e fino a 1 milione di euro e al 10% per le imprese con fatturato da 1 a 5 milioni di euro. Partendo comunque da soglie minime di rimborso. A CHI SPETTA - Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro. E’ necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni: aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019, aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018, avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020. INCLUSI FORFETTARI E COOPERATIVE - l’accesso al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti. E ancora, prosegue la Circolare, tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfettario previsto dalla legge n. 190/2014. Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo. COME RICHIEDERLO - I contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020 sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata(PEC).