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Indennità Covid per colf e badanti, c'è tempo fino al 30 agosto: ecco i requisiti

Il 30 agosto è il termine ultimo per richiedere l’indennità prevista per i lavoratori domestici dall’articolo 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. Lo rende noto l’Inps. L’articolo 9, comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 (S.O. n. 30/L), ha disposto che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Pertanto, dal 31 agosto decade la possibilità di richiedere l’indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Da tale non sarà più presente sul portale Inps la sezione «Presentazione domanda».

L’indennità è destinata ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità per lavoro domestico (indennità LD) è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 con un importo di 500 euro per ciascun mese ed è erogata dall’Inps in un’unica soluzione.

Possono fare richiesta i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’Inps appartenenti alle categorie individuate dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente, come di seguito individuati: colf; badanti.

Per quanto concerne le categorie di lavoratori interessati dalla nuova misura, possono accedere al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del 23 febbraio 2020: risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS; l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore; non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.

I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata respinta dall’Inps, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico. Sono esclusi, per espressa previsione di legge, i contratti di lavoro da emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020. La durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, deve risultare dalle comunicazioni inviate all’Inps dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020. Infine, anche la condizione della “non convivenza” con il datore di lavoro è desunta dalle comunicazioni inviate all’Inps dal datore di lavoro entro la predetta data, sulla base del contratto.

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