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Superbonus al 110%, decreti pubblicati: a chi spetta il contributo e quali gli interventi ammessi

Possono partire i lavori di efficientamento energetico degli immobili con l’utilizzo del superbonus e gli interventi antisismici per l’utilizzo del
sismabonus: sono stati infatti pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi delle misure previste dal decreto Rilancio che prevedono una detrazione fiscale al 110% per questi interventi con la possibilità di suddividere la detrazione in cinque anni, entro i limiti di capienza dell’imposta.

In alternativa alla richiesta di detrazione per i lavori fissati tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 si può scegliere un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

«Con il superbonus - ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli - finalmente un settore in crisi dal 2008, che da quella crisi non è mai uscito, come l’edilizia, potrà vedere un pò di luce e ricominciare ad investire nella forza lavoro. E’ una misura - ha aggiunto - che riesce a centrare più obiettivi contemporaneamente. Confidiamo ci sia un vero effetto economico e di efficientamento energetico del patrimonio edilizio».

Ecco in sintesi a chi spetta il contributo e quali sono gli interventi che possono beneficiare della detrazione:

A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO: possono chiedere il Superbonus i condomini; le persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa che possiedono l’immobile sul quale si fa l’intervento; gli istituti case popolari; le Onlus e le associazioni di volontariato. Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa possono usufruire del bonus solo per gli interventi condominiali e non per gli interventi su immobili utilizzati nelle proprie attività. Per le persone fisiche sono detraibili le spese al massimo su due immobili. Per avere il beneficio si deve possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie) o detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

INTERVENTI SUI QUALI SPETTA IL BONUS: l’agevolazione si può chiedere per gli interventi «trainanti» di isolamento termico: per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Oltre a queste spese rientrano tra gli interventi agevolabili anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. In pratica la detrazione spetta anche per gli interventi di efficientamento energetico, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

ESCLUSI VILLE E CASTELLI: il beneficio è escluso per gli interventi su abitazioni di tipo signorile A1 e per le ville (categoria A8) e per i castelli (A9) e i palazzi di eminenti pregi artistici o storici . L’agevolazione riguarda le spese
sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono escluse le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni. Il bonus deve riguardare
immobili esistenti e non quelli di nuova costruzione.

CESSIONE DEL CREDITO DAL 15 OTTOBRE; sarà possibile utilizzare la cessione del credito invece della detrazione per i lavori dal 15 ottobre e fino al 16 marzo del 2021 . Se si è optato per la detrazione fiscale In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

 

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