Il “Bonus TV”, con valore fino a 50 euro, è un'agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare.
Il “Bonus TV” è disponibile per tutto il 2021 fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse stanziate.
A chi si rivolge
Il “Bonus TV” è riservato alle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.
Risorse
Lo stanziamento complessivo previsto è di circa 150 milioni di euro.
Come funziona
Per i cittadini
MODALITA' DI ACCESSO AL BONUS PER I CITTADINI
Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini devono presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine devono dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.)
Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei”all’indirizzo https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei.
- Modulo della domanda (pdf)
- Informativa sulla privacy (pdf)
Per i venditori
REGISTRAZIONE DEI VENDITORI
I venditori operanti in Italia, compresi quelli del commercio elettronico, che intendono aderire all’iniziativa, devono registrarsi sulla piattaforma telematica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, come indicato anche nella Guida all’uso dell’applicazione “Bonus TV” (pdf) che fornisce dettagliate istruzioni sulle procedure da seguire per la vendita dei prodotti che hanno diritto al bonus. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.)
REGISTRAZIONE VENDITORI ESTERI (UE)
Per i venditori operanti in Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia che devono registrarsi sul portale all’indirizzo web: bonustv-decoder.mise.gov.it/register/venditore_estero è prevista la procedura indicata nel documento allegato (pdf)
I venditori italiani e esteri, nel raccogliere i dati necessari per la vendita di TV e decoder con lo sconto, si impegnano a non utilizzare tali dati per finalità diverse da quelle correlate all’erogazione del bonus e sono tenuti a trattare i dati personali raccolti in conformità alla disciplina italiana ed euronitaria vigente.
Per i produttori
REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI
Per tutta la durata della procedura i produttori di TV e decoder per i quali è possibile usufruire del bonus devono comunicare al Ministero, sotto la propria responsabilità, i prodotti con le caratteristiche tecniche richieste dal Decreto 18 ottobre 2019.
La registrazione dei prodotti deve essere effettuata tramite il portale bonustv-decoder.mise.gov.it nel quale è disponibile anche un indirizzo mail ([email protected]) per eventuali richieste di chiarimento relative a tale fase di registrazione.
PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEI PRODOTTI (TV E DECODER) ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE PREVISTE DAL DECRETO INTERMINISTRIALE 18 OTTOBRE 2019
Normativa
Informazioni
Le richieste di chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo [email protected]
I chiarimenti saranno forniti in modo aggregato nelle Risposte alle domande frequenti (FAQ). Si prega di non inviare richieste di chiarimenti via PEC ma di usare posta elettronica non certificata.
In caso di problemi in fase di registrazione da parte dei VENDITORI ai servizi telematici o di accesso all’area riservata, per la successiva fruizione della funzionalità, è possibile ricorrere ai canali di assistenza indicati all’indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Assistenza.jsp
In caso di problemi in fase di registrazione dei PRODOTTI è possibile inviare una richiesta di assistenza all’indirizzo mail [email protected]
A quanto ammonta il bonus?
Fino a 50 euro.
Che significa "fino"?
Il bonus è inferiore se il prodotto costa meno di 50 euro. In tal caso, il bonus coprirà per intero il prezzo del prodotto.
Chi ha diritto al bonus?
Esclusivamente le persone il cui nucleo familiare ha un ISEE fino e non oltre a 20.000 euro.
A quanti bonus da 50 euro si ha diritto?
Si ha diritto ad un solo bonus fino a 50 euro per nucleo familiare e per l’acquisto di un solo apparecchio.
Da quando si potrà ricevere il bonus?
A partire dal 18 dicembre del 2019.
Fino a quando si potrà ricevere il bonus?
Fino alla fine del 2022, ovvero fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
Che cosa posso comprare?
Tv, decoder terrestri e satellitari.
Tv e decoder terrestri che requisiti devono avere?
Devono ricevere il dvb-t2 con codifica hevc main 10.
Come si può venire a conoscenza dei Tv e decoder idonei per accedere al bonus?
Sulla pagina web del ministero dello sviluppo economico è presente una lista di prodotti idonei, accessibile a tutti i cittadini.
Che cosa devo portare al negozio?
Richiesta del bonus, in base al modulo presente nella pagina web del Ministero, documento di identità e codice fiscale.
Il venditore può modificare il contenuto della domanda del bonus, rispetto a quanto indicato nel modulo per la richiesta del bonus del Ministero?
No.
La richiesta del bonus può essere inviata direttamente al Ministero?
No, la richiesta del bonus deve essere presentata direttamente al negozio, con le modalità sopra indicate.
Che cosa succede se l’acquirente dichiara il falso in merito a quanto indicato nella domanda del bonus?
Il bonus viene revocato e l’acquirente incorre nelle conseguenze sanzionatorie previste in caso di dichiarazioni false.
La revoca del bonus in caso di dichiarazioni false da parte del beneficiario del bonus ha conseguenze anche per il venditore?
No. Nel caso di dichiarazioni false da parte dell’acquirente, le conseguenze ricadono esclusivamente su chi ha dichiarato il falso.
Quanti milioni sono stanziati?
151 milioni dal 2019 al 2022.
Da quando saranno operative le nuove tecnologie e sarà quindi necessario possedere televisori o decoder di nuova generazione?
A partire dal 20 giugno 2022, la ricezione dei programmi TV sarà possibile esclusivamente con televisivi o decoder di nuova generazione, ossia dotati dei nuovi standard trasmissivi e di codifica (DVBT-2/HEVC).
Inoltre, già dal 1° settembre 2021, soltanto i televisori e i decoder di prima generazione, ossia quelli che non permettono la visione di programmi in alta definizione (HD) dovranno essere sostituiti.
I cittadini possono controllare sin da subito se i loro televisori consentono o meno di vedere i canali HD andando a verificare la visione sui canali attualmente in onda (ad es. canali a partire dal 501).
In ogni caso, tutti i TV e decoder che possono essere acquistati con il bonus sono già conformi agli standard trasmissivi della nuova televisione e quindi potranno ricevere tutte le trasmissioni in onda dal settembre 2021 e anche tutte quelle in onda a partire dal giugno 2022.
Fino a quando è possibile effettuare la registrazione, da parte dei produttori degli apparecchi idonei all’acquisto con il bonus nel portale del Ministero?
Non c’è alcun limite di tempo, fino alla fine del 2022.
Nel caso in cui l'utente che ha diritto al bonus abbia anche un’invalidità riconosciuta ai sensi della legge 104/92, all'acquisto può essere applicata l'IVA al 4%?
Il bonus si applica sul prezzo di vendita comprensivo dell’IVA e non è incompatibile con l’applicazione dell’IVA agevolata se l’utente ha i requisiti per beneficiarne.
Nel decreto è indicato che il bonus tv sarà disponibile in compensazione a seguito del rilascio dell’attestazione dall’Agenzia delle Entrate. Quanto tempo impiega dal momento della domanda il rilascio dell’attestazione? Per i contribuenti forfettari è possibile compensare il credito con i contributi INPS?
L’attestazione è rilasciata pressoché contestualmente all’acquisizione di una comunicazione valida.
Lo sconto può essere recuperato in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dell'attestazione (art. 3, comma 1, del D.M. del 18 ottobre 2019).
Ad esempio, se l’attestazione viene rilasciata lunedì, il credito può essere compensato da mercoledì; se l’attestazione viene rilasciata venerdì, sabato o domenica, il credito può essere compensato da martedì.
Il credito può essere utilizzato in compensazione anche ai fini del pagamento dei contributi INPS.
Dalla lettura della norma (art. 3 del Decreto MISE 18/10/2019 “Modalità di recupero dello sconto praticato dal venditore”) emerge un dubbio interpretativo inerente la frase “mediante un credito d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi”. Il credito è utilizzabile tramite il primo F24 successivo alla vendita o solo in fase di dichiarazione dei redditi?
La specificazione che il credito è “da indicare nella dichiarazione dei redditi” rappresenta un inciso e non costituisce un requisito preliminare alla fruizione del credito in compensazione tramite F24.
In altre parole, il credito può essere fruito in compensazione a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dell'attestazione e quindi anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui, poi, sarà indicato.
Ho acquistato la nuova TV in un momento precedente all’attivazione del Bonus TV/oppure presso un rivenditore che non aderisce all’iniziativa. E’ possibile usufruire del bonus?
Lo sconto “Bonus TV” può essere applicato solo nel momento in cui si acquista il prodotto (TV/decoder). Il Bonus sarà comunque disponibile fino al 31 dicembre 2022 o fino all'esaurimento delle risorse stanziate.
Il bonus TV può essere applicato su un prodotto già scontato presso il venditore e che costa più di 50 euro?
Sì, lo sconto praticato dal venditore su un prodotto ammesso al contributo pubblico non incide sullo sconto che si ottiene se si ha diritto al bonus TV erogato dal Ministero.
Dove posso trovare un elenco dei rivenditori autorizzati al rilascio del bonus?
Attualmente non è disponibile un elenco ufficiale dei punti vendita che aderiscono all'iniziativa.
Il bonus è valido anche nel caso di acquisti on-line o nel caso di acquisti on-line e ritiro in negozio? Quale è la procedura da seguire?
In base alla normativa, il bonus è valido anche nel caso di acquisti on-line. I cittadini aventi diritto dovranno presentare la domanda in base al modulo per la richiesta del bonus presente sulla pagina web del Mise, seguendo le indicazioni che vengono di volta in volta pubblicate dai venditori on-line interessati ad aderire alla procedura.
La persona che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva per beneficiare del bonus tv deve essere la stessa che si reca presso il negozio per l’acquisto o è possibile fare una delega?
E' possibile delegare presentando al punto vendita una delega scritta accompagnata da un documento di riconoscimento del delegato e del delegante
La documentazione che si presenta al rivenditore per ottenere il bonus (domanda, documento d'identità e codice fiscale) rimane presso il rivenditore o viene inviata al Ministero, all'Agenzia delle Entrate o ad altro ente?
La documentazione viene conservata dal rivenditore. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.)
I negozianti sono obbligati ad aderire all'iniziativa e a comunicarla agli acquirenti?
No. L'adesione dei rivenditori all'iniziativa è volontaria. L'utente che ha diritto al bonus per beneficiarne deve recarsi presso un punto vendita che ha aderito all'iniziativa
Posso chiedere la sostituzione di un prodotto acquistato con il bonus? O perdo il bonus?
Le regole relative alle garanzie e al diritto alla sostituzione di un prodotto non sono condizionate dal fatto che il prodotto sia stato acquistato con il bonus.
Devo presentare l'ISEE o posso fare un'autocertificazione?
La richiesta di bonus va fatta compilando il modulo scaricabile dal sito del Ministero nel quale si dichiara sotto la propria responsabilità di rientrare nella fascia di reddito prevista per accedere all'agevolazione.
Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore deve emettere fattura?
Non sussiste alcun vincolo in ordine alla tipologia di documento fiscale attestante il pagamento.
Per usufruire del Bonus è richiesto il pagamento con bancomat o carta di credito?
Valgono i limiti generali previsti per i pagamenti in contanti.
Il modulo per la richiesta del bonus deve essere autenticato?
No. La dichiarazione viene rilasciata dall'acquirente sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
Nel caso in cui il prezzo del prodotto acquistato sia inferiore a 50 euro quale deve essere l'importo indicato sullo scontrino?
Il documento commerciale in relazione alla cessione del prodotto deve riportate l'importo dell'acquisto senza lo sconto. Lo stesso importo dovrà essere riportato, nella parte del documento commerciale relativa alle modalità di pagamento, alla voce "non riscosso".
Sono previste particolari agevolazioni per il riconoscimento del bonus TV a persone con disabilità o resta sempre valido il vincolo dell'isee fino a 20.000 euro?
No. Non sono previste agevolazioni per le persone con disabilità. Per il riconoscimento del bonus TV è comunque necessario appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 20.000 euro.
Il limite dei 20.000 euro si riferisce ai redditi cumulati fra i coniugi?
Il limite dei 20.000 euro si riferisce al valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia e, quindi, non dipende soltanto dal reddito da lavoro. Maggiori informazioni relative ai criteri che determinano il valore ISEE sono disponibili sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Se il televisore che ho in casa non è presente nella lista pubblicata dal Ministero sono obbligato a cambiarlo?
No. I televisori e i decoder inclusi nella lista pubblicata sul sito del Ministero, ai fini di dare informazione sugli apparati compatibili con le nuove tecnologie trasmissive e idonei ad essere venduti con il Bonus TV non esauriscono l'intera gamma di modelli esistenti con le suddette caratteristiche. Pertanto, laddove il televisore in proprio possesso non fosse presente nella lista, potrebbe comunque essere un modello di nuova generazione dotato della tecnologia DVB-T2/HEVC, come indicato nella documentazione a corredo degli apparati. In tal caso, NON deve essere cambiato.
Posso usufruire del bonus TV se ho già usufruito del contributo per l'acquisto del decoder all'epoca del passaggio dalla TV analogica alla TV digitale terrestre?
Sì.
Se il prodotto acquistato con il bonus risulta danneggiato o non funzionante posso richiedere di nuovo il bonus?
In questo caso valgono le regole della sostituzione in garanzia.
Posso applicare il bonus per la vendita di un apparato che ha le caratteristiche richieste dalla normativa (DVB-T2 con codifica HEVC MAIN 10) ma non è presente nella lista del Ministero?
No. Gli appartati ammessi al contributo devono essere registrati sul sito del Ministero, come prescritto all'art. 1, comma 3 del DM 18 ottobre 2019, a garanzia degli utenti e dei venditori.
Se un cliente chiede la sostituzione dell'apparato acquistato con il bonus, il venditore come si deve comportare? Deve annullare la precedente richiesta ed inserirne una nuova relativa al nuovo prodotto? C’è la possibilità di modificare la richiesta inserendo l’EAN del nuovo apparato?
In caso di richiesta di sostituzione di un apparato acquistato con il bonus si deve seguire la procedura di "ANNULLAMENTO" indicata a pag. 19 della Guida all’uso dell’applicazione “Bonus TV”, consultabile sul sito istituzionale del Ministero.
Nel caso in cui un cliente, che non sia cittadino italiano, richieda il Bonus TV quale procedura deve seguire il venditore per la concessione del bonus?
Il requisito per i cittadini stranieri per poter beneficiare del bonus TV è la residenza in Italia. Nel modulo di richiesta del bonus, è previsto che l’aspirante beneficiario dichiari, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche il comune in cui risiede. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dal beneficio, si applicano le sanzioni penali previste dall’ordinamento.
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