Arrivano le istruzioni per l’utilizzo della misura Decontribuzione Sud: l’Inps, ricevuto il nulla osta dal Ministero del Lavoro e a seguito della autorizzazione della Commissione Europea, ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate. La misura - si legge in una nota dell’Inps - è applicabile a partire dal 1° gennaio 2021 e con la denuncia del prossimo mese le imprese potranno fruire dell’esonero parziale relativo sia al mese di febbraio che a quello di gennaio. L’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. In particolare, è pari al 30% della contribuzione mensile dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. La circolare fornisce le indicazioni e le istruzioni limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea. Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
La misura Decontribuzione Sud «spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro». Non è quindi un incentivo all’assunzione ma è invece subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva e al rispetto degli accordi e contratti collettivi. L’esonero per il 2021 è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e «non prevede un limite individuale di importo». «Trova applicazione - si legge nella circolare Inps - sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile. A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche». Il beneficio non è riconoscibile per i lavoratori in somministrazione se il lavoratore pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, è formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa. Qualora, invece, l’agenzia di somministrazione abbia sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate, l'esonero può essere fruito dall’agenzia, e ciò a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa. Per quanto riguarda i lavoratori marittimi le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate. (ANSA).
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