
La Pensione per i lavoratori precoci (Quota 41) è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (cosidetti precoci), si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.
I lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci è necessario presentare una domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare la domanda di pensione anticipata.
Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente al 1° marzo di ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione degli stessi, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa cd. finestra.
La pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori cd. precoci, a far data dalla sua decorrenza, non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
Il beneficio della riduzione del requisito contributivo minimo per la pensione anticipata per i lavoratori precoci non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per lo svolgimento delle medesime attività lavorative. È cumulabile invece con le maggiorazioni cd. di status di cui all’articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Al fine di vedersi riconosciuta la prestazione il richiedente deve inoltrare, preliminarmente, una domanda online di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo di ogni anno.
Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente a questa data, ma comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso rimangano inutilizzate le risorse finanziarie.
La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
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