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Bonus baby-sitter 2021 Inps: a chi spetta, come funziona e come richiederlo - ISTRUZIONI

La domanda può essere inoltrata accedendo al sito internet www.inps.it, utilizzando l’apposito servizio online «Bonus servizi di babysitting, e tramite gli enti di Patronati

E' attivo il servizio online per chiedere il nuovo bonus baby-sitting. Lo fa sapere l'Inps con una nota ricordando che rispetto alla precedente edizione del bonus, sono cambiati importi e categorie di aventi diritto.

Come si presenta la domanda per ottenere il bonus baby-sitter?

La domanda può essere inoltrata con le seguenti modalità: dal sito internet www.inps.it, utilizzando l’apposito servizio online «Bonus servizi di babysitting; e tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente. I cittadini che intendano presentare domanda mediante l'applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.

Chi può richiedere e a quanto ammonta il bonus baby-sitter?

Il bonus può essere chiesto dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, quelli della Gestione separata e quelli del settore sanitario pubblico o privato accreditato per un importo fino a 100 euro a settimana in caso di figli minori di 14 anni in didattica a distanza o in quarantena. La misura può essere usata fino al 30 giugno 2021. Possono chiedere il bonus anche i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19.

Bonus baby sitter e sanità

Per la sanità possono chiede il bonus i dipendenti appartenenti alla categoria dei medici; infermieri (inclusi ostetrici); tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118). Possono chiederlo anche i medici di base e i pediatri di libera scelta anche se non hanno un contratto di lavoro subordinato, L’importo sarà erogato mediante il Libretto famiglia. Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il cosiddetto. bonus asilo nido.

 

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto la possibilità, per i genitori di figli minori di 14 anni in didattica a distanza o in quarantena, di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia, fino al 30 giugno 2021.

Il bonus si rivolge ai lavoratori:

  • iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • della sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse al Covid-19;
  • dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, che siano medici, infermieri (inclusi ostetrici), tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, compresi i soccorritori e autisti/urgenza 118.

Il messaggio 26 marzo 2021, n. 1296 descrive beneficiari, misura e caratteristiche del bonus.

 

Bonus baby-sitting per figli minori di 14 anni: beneficiari

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto la possibilità, per i genitori di figli minori di 14 anni in didattica a distanza o in quarantena, di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia, fino al 30 giugno 2021.

Il bonus si rivolge ai lavoratori:

  • iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • della sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse al Covid-19;
  • dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, che siano medici, infermieri (inclusi ostetrici), tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, compresi i soccorritori e autisti/urgenza 118.

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto Famiglia.

Il messaggio 26 marzo 2021, n. 1296 descrive beneficiari, misura e caratteristiche del bonus e rimanda a una circolare di prossima pubblicazione per maggiori dettagli, anche relativamente alla presentazione delle domande.

 

Il messaggio 26 marzo 2021, n. 1296

1. Premessa

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi dibaby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della medesima legge (cfr. l’articolo 2, comma 6).

2. Beneficiari e misura del bonus

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- medici

- infermieri (inclusi ostetrici);

- tecnici di laboratorio biomedico;

- tecnici di radiologia medica;

- operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Nel rinviare alla circolare di prossima pubblicazione per maggiori dettagli relativi alle caratteristiche della prestazione, si comunica che l’Istituto sta già provvedendo all’adeguamento delle procedure amministrative e informatiche per consentire la presentazione delle domande.

Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

 

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