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Riscatto contributi Inps: dalla laurea al lavoro all'estero. Come si fa domanda - ISTRUZIONI

Il riscatto della laurea (AGEVOLATO) con lo sconto, che durerà ancora fino alla fine dell’anno, potrebbe essere prorogato. L’ipotesi, anticipata dal Messaggero, viene confermata da fonti di governo. L’idea sarebbe quella di portare avanti una misura introdotta con il "decretone" del 2019 che ha regolato Reddito di cittadinanza e Quota 100, curata dall’allora sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. La sperimentazione triennale scade il 31 dicembre 2021 ma, in vista della prossima manovra di fine anno, già si sta valutando di prorogare la misura che ha riscosso un certo successo. La norma prevede che si possano riscattare gli anni degli studi universitari a fini pensionistici senza limiti di età ma a patto di non avere versato contributi prima del 1996 e di essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, autonomi o gestione separata). Al momento sono esclusi gli iscritti alle casse di previdenza dei professionisti. E’ possibile riscattare fino a 5 anni di università, a un costo parametrato alla retribuzione ma agevolato e che all’incirca in media si è attestato attorno a 5.200 euro l’anno. Cifra che si può peraltro portare in detrazione al 50%. La domanda va fatta all’Inps e l’importo si può saldare in una unica soluzione o in massimo 120 rate mensili non inferiori a 30 euro.


Cosa sono i Contributi da Riscatto 2021 e come si fa domanda per ottenerli? Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:

  • * vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
  • * non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
  • * sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

 

CONTRIBUTI NON VERSATI

È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:

  • * dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
  • * dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
  • * dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
  • * dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.(circolare 101/2010)

 

PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE

È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:

  • il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
  • l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
  • l'astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
  • gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
  • l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
  • i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
  • periodi di lavoro svolto con contratto part time;
  • i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
  • ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge. 

 

DOMANDA

La domanda può essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta  o dove previsto in via diretta al sito internet dell'Istituto (www.inps.it).

 

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti:

  • * i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
  • * gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • * gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
  • * gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps.

La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.

 

QUANTO SI PAGA

L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.

Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

 

COME SI PAGA

Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento.
I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.

 

E’ possibile stampare i bollettini MAV  direttamente dal sito seguendo il seguente percorso:www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa, oppure al numero 06164164 da cellulare a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico. Gli operatori provvederanno all’invio della  copia del bollettino all’indirizzo desiderato  o tramite posta elettronica.

 

Si  ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:

  • * rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
    • - le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
    • - gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
    • t- ramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
  • * On line sul sito Internet  www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
  • * Tramite il contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico (con carta di credito).

La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS.
In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’addebito diretto su un conto bancario o postale.
E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID  contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010).
Non appena l’Ufficio delegato al pagamento ci comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata  una lettera di conferma nella quale  comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno.
Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul  conto segnalato, nel giorno di scadenza ,in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi.

In attesa della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps,  si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento sopra  elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.
L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali .
L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

 

QUANDO SI PAGA

Il pagamento può essere effettuato:

  • * in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
  • * in forma rateale.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.

 

ATTENZIONE

  • * Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda.
  • * Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.
  • * Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch’esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull’onere.
  • * Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.
  • * L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata proporzionale all’importo del capitale versato.

La rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) ovvero tacita (mancato pagamento dell'onere o della prima rata) da parte dell'assicurato non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell'onere alla data della nuova domanda.

 

PAGAMENTO RATEALE

È concesso il pagamento in forma rateale se:

  • * il richiedente non è pensionato;
  • * i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico.

In caso di versamento rateale:

  • * il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 con eccezione del riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31.12.2007 il cui onere può essere corrisposto in un massimo di 120 rate mensili senza interessi accessori;
  • * l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
  • * l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a Euro 27,00;
  • * la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto;

Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda.

 

UTILIZZO DELLA CONTRIBUZIONE RISCATTATA

A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.

 

Sono pertanto utili:

  • * per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
  • * per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
  • * per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità

 


Riscatto della laurea ai fini pensionistici gestioni dipendenti privati

Cos'è

Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

Il riscatto di laurea è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.

La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero.

Come funziona

Si possono riscattare:

  • * i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • * i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • * i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • * i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • * i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • * diploma accademico di primo livello;
  • * diploma accademico di secondo livello;
  • * diploma di specializzazione;
  • * diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).

I diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare 21 agosto 2020 n.95.

 

periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

  • * di iscrizione fuori corso;
  • * già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il riscatto può riguardare l'intero o i singoli periodi.
Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).

Periodi di studio universitario compiuti all'estero

Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, in esecuzione dell’articolo 5 della predetta legge, disciplina tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali.

L'articolo 170, comma 1, del testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi bilaterali.

In base al punto 1), della circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il d.p.r. 189/2009.

Infatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009).

Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 184/1997 solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009. Allo specifico fine dell’ammissione alla facoltà di riscatto, quindi, non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti, i riconoscimenti per le finalità accademiche di cui all’articolo 2, legge 11 luglio 2002, n. 148 ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.

Il procedimento di cui al d.p.r. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997” (art.1, comma 2). Qualora si debba procedere, la struttura INPS territorialmente competente invia al Ministero l’istanza espressa dell’interessato volta a ottenere il riconoscimento del titolo “ai fini previdenziali” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009, corredata dai documenti indicati dall'articolo 3, comma 2, d.p.r. 189/2009.

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può essere esercitato dunque dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero.
La facoltà (circolare INPS 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, in Italia o all’estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529).

Nelle ipotesi di riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati, l'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell'anno di presentazione della domanda.

Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il montante maturato è trasferito, su domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.

Calcolo dell'onere

L'onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

  • * Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema retributivo”. Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l’importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica); l’onere varia in rapporto a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Il costo dell’operazione comportante il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall’interessato (beneficio pensionistico).
  • * Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema contributivo”. Relativamente ai periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura   prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.La retribuzione presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione del soggetto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto. Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi afferente ai periodi oggetto di riscatto ha effetto dalla data di presentazione della domanda.Esempio
    Ipotizziamo un soggetto voglia riscattare quattro anni di laurea e che abbia presentato domanda di riscatto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2021; considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170 euro l’importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,4 euro (32.170x33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4).L’articolo 20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito con modificazioni dalla legge 26/2019, ha introdotto il riscatto di laurea cosiddetto agevolato per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.
    In questa ipotesi, l'onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.Per il 2021 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.953 euro. A questo importo va applicata l'aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2021, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.264,49 euro.
    Nel momento in cui la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (ad esempio per effetto dell’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, legge 335/1995), le modalità di calcolo agevolate dell’onere di riscatto si applicano anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea siano precedenti al 1° gennaio 1996 (circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6).
    L’assolvimento dell’onere economico con il pagamento di almeno una rata del riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, rende irrevocabile l’opzione stessa.

    Non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità sopra indicate, e il cui onere sia stato versato, in tutto o in parte, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa. Per ulteriori precisazioni si rimanda circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106

  • * Riscatto richiesto da “soggetti inoccupati”. L'onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vigente nell'anno di presentazione della domanda).

Domanda

REQUISITI

I requisiti necessari per il riscatto di laurea sono i seguenti:

  • * aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
  • * i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 184/1997;
  • * essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto nel caso di domanda presentata da soggetti inoccupati.  

COME FARE DOMANDA

Il cittadino laureato deve presentare la domanda di riscatto online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare 27 maggio 2011, n. 77.

Il pagamento dell'onere si effettua utilizzando l’Avviso di pagamento pagoPA.
È possibile stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA attraverso il Portale dei Pagamenti, accedendo tramite le proprie credenziali di autenticazione dal seguente percorso: Prestazioni e servizi> Tutti i servizi > Portale dei pagamenti > Riscatti Ricongiunzioni e Rendite > Entra nel servizio. L’accesso al Portale dei Pagamenti è possibile anche con il codice fiscale e il numero pratica indicato nel provvedimento inviato dall’Istituto.
In alternativa, è possibile richiedere l’invio tramite posta o email dell’Avviso di pagamento pagoPA al Contact center chiamando al numero 803 164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06 164164 da cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.

È possibile pagare gli Avvisi di Pagamento PagoPA:

- online dal sito www.inps.it, accedendo con le modalità sopra riportate, seguendo il percorso Prestazioni e servizi >Tutti i servizi > Portale dei pagamenti > Riscatti, Ricongiunzioni e rendite, tramite la modalità “Pagamento online pagoPA”, utilizzando la carta di credito/debito, addebito in conto corrente e altri metodi di pagamento.

- attraverso canali sia fisici che online di banche e altri PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento), come ad esempio:

  • * agenzie della banca
  • * home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
  • * sportelli ATM abilitati delle banche
  • * punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5
  • * uffici postali

La lista dei canali di pagamento è disponibile sul sito Internet del sistema pagoPA all’indirizzo www. pagopa.gov.it.

È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. È sufficiente recarsi nell’agenzia bancaria o nell’ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Il modello dovrà contenere l’opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). Affinché l’addebito SDD vada a buon fine è necessario che l’operatore dell’agenzia bancaria o dell’ufficio postale non inserisca limiti di frequenza mensile di addebito o altri vincoli sul mandato (importo massimo, numero massimo di addebiti…) che impediscano il completamento della transazione.

Una volta comunicata l’autorizzazione dell’addebito, l’INPS invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’INPS, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili.

Dalla data di attivazione del servizio non si dovranno più utilizzare le altre modalità di pagamento per le rate con scadenza successiva all’attivazione dell’addebito stesso. Si consiglia, in ogni caso, di verificare sempre che l’addebito sia effettuato correttamente e di informare gli uffici INPS di eventuali anomalie.

L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.

All’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, l’attestazione utile ai fini fiscali è visualizzabile nel Portale dei pagamenti seguendo il percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Portale dei pagamenti > servizi Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite > entra nel servizio > accedi > sezione pagamenti effettuati.

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per il corso di laurea possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.

Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti.

La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare.

Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando l'accredito del periodo assicurativo corrispondente all’importo pagato.

Eventuali variazioni di indirizzo o di dati anagrafici dovranno essere prontamente comunicate all’Istituto.

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