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Bonus baby sitter Inps 2021, requisiti e domanda - LA GUIDA

Sin dallo scorso 8 aprile è possibile presentare domanda per il bonus baby sitter Inps 2021. La platea dei beneficiari è stata ampliata.

Bonus baby sitter 2021: a chi spetta e come richiederlo

Il bonus baby-sitting, introdotto dal decreto Cura Italia, è stato ampliato e rimodulato dall’articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio.

Con il messaggio 5 marzo 2021, n. 950 l’INPS comunica che, per la fruizione del bonus baby-sitting, il termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte, tramite il servizio online, è stato prorogato al 30 aprile 2021.

La proroga riguarda tutte le domande accolte, o in via di accoglimento, relative ai periodi interessati dalle misure previste dal decreto Cura Italia, dal decreto Rilancio e dal decreto Ristori-bis:

  • dal 5 marzo al 31 agosto 2020;
  • dal 9 novembre al 3 dicembre 2020.

I destinatari di questa misura sono i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori autonomi. Il contributo viene riconosciuto, inoltre, ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per queste ultime categorie il contributo può arrivare fino a 1.000 euro.

In caso di accoglimento della domanda, per poter ottenere il pagamento della prestazione il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono prima registrarsi al servizio. L’appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, tramite Libretto Famiglia.

Il bonus baby sitter può essere richiesto per i servizi di baby-sitting svolti dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe. 

La cumulabilità con il bonus asilo nido 2020

Il bonus baby-sitting Covid-19 è cumulabile con il bonus asilo nido 2020 per usufruire del quale, come specificato nel messaggio 1° aprile 2020, n. 1447, è necessario aver sostenuto effettivamente l’onere di pagamento della retta ed essere in grado di presentare i documenti giustificativi della spesa. Resta fermo il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo anche per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa.

È a disposizione degli utenti il servizio online per presentare la domanda per i due nuovi bonus introdotti dal decreto Rilancio:

  • servizi di baby-sitting (con nuovi importi);
  • iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

Chi può accedere al beneficio

Al beneficio può accedere:

  • chi non ha mai presentato la domanda per il bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo massimo di 1.200 euro. Il bonus può arrivare a 2.000 euro se i genitori richiedenti sono lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato o personale del comparto sicurezzadifesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • chi ha già fruito del bonus baby-sitting nella prima fase dell’emergenza, per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro (a seconda del settore di appartenenza).

In questo secondo caso, il genitore può presentare una nuova richiesta di bonus per ottenere l’importo integrativo, fino al massimo previsto, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. L’importo residuo potrà essere utilizzato per continuare a fruire dei servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

Il messaggio 5 giugno 2020, n. 2350 specifica i dettagli della prestazione.

 

Il testo completo del messaggio Inps sul bonus baby-sitter

Bonus per servizi di baby-sitting. Proroga del termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte
"Per far fronte alla grave emergenza derivante dal contagio da COVID-19 - scrive Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi - gli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto Cura Italia), come modificati dall’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio), hanno previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori.

In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche.

Al riguardo, con le circolari n. 44 del 24 marzo 2020 e n. 73 del 17 giugno 2020, sono state fornite, tra le altre, indicazioni relative alla fruizione della misura di sostegno, nonché sulle modalità di erogazione della stessa da parte dell’Istituto, mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Da ultimo, con messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021 sono state fornite istruzioni per la fruizione del bonus per servizi di baby-sitting in questione, che interamente si richiamano.

Successivamente, l’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (decreto di seguito abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base alla quale, tuttavia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto) ha previsto l’erogazione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.

Anche la fruizione di tali bonus è avvenuta tramite il Libretto Famiglia, per le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020. L’Istituto ha fornito le indicazioni per la fruizione del bonus con il messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020.

 

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