Lunedì 23 Dicembre 2024

Assegno unico "temporaneo" per i figli, domanda entro fine anno: chi ha il reddito di cittadinanza non deve presentarla

Fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per l’assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), cioè lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’Anf. La domanda può essere presentata utilizzando i consueti canali Inps: portale web, utilizzando l'apposito servizio online tramite SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) e PIN Inps rilasciato entro il primo ottobre 2020; Contact Center Integrato; Enti di Patronato. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre, mentre sono  scaduti il 31 ottobre i termini per fare richiesta degli arretrati precedenti al 1° luglio. La procedura è estremamente semplificata, basta inserire codice fiscale dei figli minori e l’Iban su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE corrente (che non deve essere allegato). Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con Iban o libretto postale intestati al genitore richiedente. In caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente in presenza di un accordo tra di loro. Chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC.

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