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Reddito Cittadinanza 2021: cosa cambia con i lavori stagionali. Tutti i requisiti Isee, ecco come funziona e come richiederlo - GUIDA

Cos'è il reddito di cittadinanza

Introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà,  il Reddito di Cittadinanza è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

Reddito di cittadinanza e cosa cambia con il lavoro stagionale: obblighi ed eventuali integrazioni

Novità per tutti coloro i quali aspirano a ottenere il reddito di cittadinanza. Stando alla proposta di modifica del Decreto sostegno Bis, portata avanti dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, i percettori avranno l'obbligo di accettare offerte di lavoro stagionale entro 100 chilometri dalle loro residenze (ciò comporterà la sospensione dell'incentivo, con eventuale integrazione qualora il compenso fosse inferiore allo stesso reddito di cittadinanza)

A chi è destinato (requisiti)

Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

  • * italiano o dell’Unione Europea;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
  • * cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • titolare di protezione internazionale;

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

  • un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
  • un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:

  • ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
  • qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  • ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L’elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Altri requisiti

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare. La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:

  • disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
  • in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
  • componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

 

Come si calcola il Reddito di Cittadinanza

Il beneficio economico si compone di due parti:

  • una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
  • l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare.

Come si calcola l’integrazione del reddito familiare

L’importo effettivamente erogato dipende dagli altri trattamenti assistenziali e dai redditi eventualmente percepiti dalla famiglia. Il nucleo familiare ha quindi diritto al beneficio massimo solo nel caso in cui non percepisca trattamenti assistenziali e altri redditi rilevati nell’ISEE.

La scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Tabella: Integrazione reddituale massima in base alla composizione familiare

La determinazione dell’ammontare del beneficio economico viene effettuata dall’INPS sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare il beneficio economico sarà corrispondentemente rideterminato in base al nuovo numero dei componenti.

Nota bene: In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), può essere presentato l’ISEE corrente, che aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta del Reddito di cittadinanza. In tale caso l’importo spettante terrà conto dei minori redditi percepiti dalla famiglia rispetto a quelli originariamente rilevati nell’ISEE. L’ISEE corrente ha validità due mesi, deve pertanto essere periodicamente rinnovato ai fini della prosecuzione dell’erogazione del beneficio.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza

 

Come richiederlo e come usarlo

Avviso: a causa dell’emergenza da Covid-19, l’INPS consente ai cittadini di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il proprio sito istituzionale online, nella sezione ’’reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza’’ procedendo come per tutte le richieste di prestazione che possono essere richieste all’Istituto, autenticandosi con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso questo sito, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali (gestori del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Per facilitare la presentazione della domanda presso un CAF o un ufficio postale si consiglia di scaricare e compilare:

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso si consiglia di scaricare e compilare (un modello per ciascun componente) oltre alla Domanda di Reddito di cittadinanza / Pensione di cittadinanza:

Per variazioni intercorse successivamente alla presentazione della domanda, è richiesta la compilazione e presentazione del modulo seguente:

Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L’INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.

La Carta consente di:

  • * effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo);
  • * effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo;
  • * pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).

La carta consente inoltre l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi ad eccezione di alcune specifiche categorie elencate di seguito.

È vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonché per l’acquisto dei seguenti beni e servizi:

  • acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
  • armi;
  • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
  • servizi finanziari e creditizi;
  • servizi di trasferimento di denaro;
  • servizi assicurativi;
  • articoli di gioielleria;
  • articoli di pellicceria;
  • acquisti presso gallerie d’arte e affini;
  • acquisti in club privati.

E’ in ogni caso inibito l’uso della Carta Rdc in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi sopra elencati, anche per l’eventuale acquisto di beni diversi.

E’ inoltre vietato l’utilizzo della Carta Rdc all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.

Ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità. Le modalità di monitoraggio e verifica della fruizione del beneficio e delle eventuali decurtazioni saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per approfondimenti sulla carta Rdc vai al sito di Poste

 

Come rinnovarlo

Il Reddito di Cittadinanza è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Pertanto - se permangono le condizioni di bisogno - a partire dal mese successivo a quello della scadenza è possibile presentare una nuova domanda. Verificato il rispetto dei requisiti di legge, dal mese successivo alla presentazione della domanda il beneficio sarà accreditato per ulteriori 18 mesi.

Pertanto, chi ha iniziato a percepire il Reddito di cittadinanza ad aprile 2019, dal 1° ottobre 2020 può presentare domanda di rinnovo. Se la domanda è presentata entro il mese di ottobre, in presenza di tutti i requisiti di legge il beneficio sarà nuovamente erogato a partire da novembre. Analogamente, i cittadini che hanno iniziato a percepire il Reddito di cittadinanza a maggio 2019, qualora permangano le condizioni di bisogno, dal 1° novembre potranno presentare domanda di rinnovo e a seguire quelli che hanno iniziato a riceverlo nei mesi successivi.

L’erogazione del beneficio è sempre condizionata alla presenza di un ISEE in corso di validità e al mantenimento dei requisiti e degli obblighi di legge. Si ricorda che l’ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato presentato. L’ISEE corrente, invece, ha validità di 6 mesi dalla data di presentazione, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.

La procedura di presentazione delle domande di rinnovo è la stessa utilizzata per le nuove domande. Anche il modulo da utilizzare è lo stesso. Le informazioni sono disponibili nella pagina Come richiederlo e come usarlo. Nel caso in cui la domanda sia presentata dallo stesso richiedente, il beneficio sarà erogato sulla medesima Carta di pagamento (Carta Rdc). Se la domanda è presentata da un altro componente del nucleo familiare, sarà invece necessario ritirare una nuova Carta.

Si ricorda che il rinnovo non è previsto per la Pensione di Cittadinanza, che continua a essere erogata in presenza di tutti i requisiti di legge senza limite temporale.

Il Sistema informativo dei Reddito di cittadinanza, nel ricevere le domande, distinguerà automaticamente quelle di rinnovo, Nel caso il richiedente abbia già beneficiato della misura negli ultimi 12 mesi, sarà re-indirizzato presso i Servizi Sociali del Comune/Ambito territoriale o presso il Centro per l’impiego per proseguire il percorso di inclusione sociale e/o di attivazione lavorativa.

Per quanto riguarda il rispetto delle condizionalità riguardanti l’attività lavorativa, ai sensi della Legge n. 26/2019, in caso di rinnovo dovrà essere accettata la prima offerta utile di lavoro ovunque sia collocata nel territorio italiano, anche nel caso si tratti di prima offerta, a pena di decadenza dal beneficio.

Vi sono determinate circostanze in cui il Reddito di cittadinanza può essere perso o ridotto.Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:

  • non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
  • non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
  • non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.

Novità Covid-19

Il cd. Decreto Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 77 del 17 luglio 2020), prevede che i lavoratori con i requisiti per beneficiare delle indennità COVID 19 (vedi art. 84, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del DL 34/2020), appartenenti a nuclei familiari che già percepiscono il Reddito di cittadinanza possono presentare domanda per accedere alle suddette indennità.

La domanda può essere presentata se l’importo del Reddito di cittadinanza è inferiore a quello dell’indennità COVID-19. Se la domanda viene accolta, il beneficio del Reddito di cittadinanza sarà integrato fino all’ammontare dell’indennità COVID dovuto per ciascuna mensilità. Coloro che avessero già presentato domanda per le indennità dei mesi di marzo e aprile non devono presentare una nuova richiesta.
Per maggiori informazioni consultare la Circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020.

Similmente, qualora ricorrano le condizioni, i lavoratori domestici già beneficiari del Reddito di cittadinanza possono richiedere l’indennità a favore dei lavoratori domestici. Anche in questo caso, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità.
Per maggiori informazioni consultare la Circolare INPS n. 66 del 29 maggio 2020.

Inoltre, i percettori di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. In tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello RdC/PdC – com Esteso per la comunicazione dei redditi percepiti.
Per maggiori informazioni consultare il Messaggio INPS n. 2423 del 12 giugno 2020.

Per approfondire e presentare la domanda:

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