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Bonus Terme, ecco l'elenco delle strutture accreditate pubblicato da Invitalia - GUIDA

L'AVVISO AVVISO DI INVITALIA

I fondi del bonus terme sono esauriti a seguito del forte interesse dimostrato dai cittadini. Le richieste pervenute dagli enti termali hanno impegnato tutte le risorse disponibili. Pertanto il sistema di prenotazione è stato automaticamente chiuso e non è più possibile effettuare nuove prenotazioni.

E' già disponibile online la piattaforma gestita da Invitalia per consentire la registrazione degli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme. Intanto è possibile consultare l’elenco degli stabilimenti termali già accreditati che è stato pubblicato sul sito.

 

 

LEGGI L'ELENCO QUI --->

cittadini potranno richiedere il contributo agli istituti termali prenotando i servizi a partire dall’8 novembre 2021, giorno del click day.

Il Bonus Terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, che potrà essere richiesto dai cittadini rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si saranno nel frattempo accreditati sulla piattaforma.

Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.

Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni di euro. Si tratta di un intervento che mira anche a sostenere un settore particolarmente colpito dall’emergenza Covid.

 

 

 

L'incentivo

Il “bonus terme” è un buono per l’acquisto di servizi termali destinato a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia.

Il “bonus terme” è gestito da Invitalia per conto del Ministero Sviluppo Economico (MiSE), che ha istituito un fondo apposito, con Decreto del Ministero del 14 agosto 2020, e ha individuato i servizi termali ammissibili, ovvero qualsiasi prestazione erogata da un istituto termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi includono pertanto sia prestazioni esenti Iva, sia prestazioni soggette a Iva.

I cittadini, per accedere al bonus, dovranno rivolgersi direttamente agli enti termali accreditati, il cui elenco sarà pubblicato, a partire dal 2 novembre, nella sezione del sito "Enti accreditati".

L’importo massimo del bonus per ogni cittadino è di €200, erogato sotto forma di sconto in fattura.

Per gli enti termali

Per prenotare i bonus terme richiesti dai cittadini, gli enti termali si devono prima accreditare sulla piattaforma Invitalia. Gli enti devono avere i tre requisiti indicati nel DM 1° luglio 2021:

  • * essere iscritti al registro delle imprese e risultare in attività
  • * essere in possesso del codice ATECO 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali” (primario, secondario o prevalente).
  • * essere in possesso dell’autorizzazione all’apertura dell’attività termale rilasciata dall’ente competente. L’autorizzazione non deve essere scaduta

Il rappresentante legale dell’ente termale interessato ad accreditarsi può presentare la richiesta accedendo tramite SPID, a partire dal 28 ottobre 2021.

Invitalia verifica la documentazione (copia dell’autorizzazione all’apertura dell’attività termale e dichiarazioni sostitutive di certificazione) e accredita l’ente termale.

L’ente termale accreditato, a partire dall’8 novembre 2021, può prenotare il bonus per i cittadini che lo richiedono. I buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Per i cittadini

I cittadini maggiorenni residenti in Italia possono beneficiare del bonus terme e ottenere dall’ente termale accreditato lo sconto in fattura, fino a un massimo di €200 a persona.

Il bonus può coprire il 100% del prezzo di acquisto dei servizi termali ammessi. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a €200, l’importo in più sarà a carico del cittadino.

Il cittadino interessato al bonus terme deve rivolgersi esclusivamente a uno degli enti termali accreditati, gli unici abilitati a effettuare la prenotazione.

Importante

  • * Il bonus è riservato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia
  • * Il bonus non può essere concesso per servizi termali già a carico del SSN, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino
  • * Il bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro
  • * Il bonus non costituisce reddito imponibile del cittadino che ne beneficia e non può essere calcolato nel valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
  • * Il bonus non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.

Domande & Risposte per i Cittadini

  1. In cosa consiste il bonus terme?
    Il bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro a persona. Il bonus è emesso a titolo individuale e pertanto non è cumulabile né cedibile. Va utilizzato interamente nello stesso centro termale presso cui è stato prenotato.
  2. A chi è destinato il bonus terme?
    Il bonus terme è destinato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia. Ogni cittadino può richiedere il bonus presso uno (e uno solo) degli enti termali accreditati e utilizzarlo solo presso l’ente attraverso cui si è prenotato.
  3. Cosa si intende per “prenotazione preventiva” del bonus?
    Che il bonus va prima prenotato e poi fruito. Non può essere quindi rimborsato a posteriori.
  4. Quali sono i servizi termali ammessi al Bonus?
    È ammessa qualsiasi prestazione erogata da un ente termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi ammessi includono trattamenti sanitari termali, esami diagnostici e visite specialistiche, trattamenti estetici e di benessere.
  5. Cosa deve fare il cittadino per prenotare il bonus?
    Per prenotare il bonus il cittadino si deve rivolgere esclusivamente agli enti termali accreditati, contattandoli preferibilmente via email o attraverso il sito internet; gli enti termali sono gli unici autorizzati ad accedere alla piattaforma per la prenotazione. Sarà pertanto l’ente termale a comunicare al cittadino la conferma della prenotazione, sulla base della capienza del fondo.
  6. Dove è pubblicata la lista aggiornata degli enti termali accreditati?
    La lista è pubblicata sul sito dedicato al bonus terme.
  7. Come fa il cittadino a ricevere la conferma dell’avvenuta prenotazione del bonus?
    È l’ente termale che invia al cittadino la conferma dell’avvenuta prenotazione.
  8. Quale data fa fede ai fini della validità del bonus?
    È la data di emissione del bonus stesso, che viene originata in automatico dalla piattaforma nel momento in cui l’ente termale ne far richiesta. Non è da considerarsi pertanto valida la data di invio del bonus al cittadino da parte dell’ente termale.
  9. L’elenco degli enti termali accreditati viene pubblicato tutto insieme?
    L’elenco degli enti termali accreditati sarà pubblicato l’8 novembre sul sito dedicato al bonus terme; successivamente verrà aggiornato dinamicamente, a mano a mano che gli enti completeranno la fase di accreditamento.
  10. Il cittadino quando può scegliere i servizi per i quali utilizzare il bonus?
    Il cittadino può scegliere i servizi, contattando l’ente termale prescelto, dopo che ha ottenuto dall’ente termale la prenotazione.
  11. Quanto tempo ha il cittadino per utilizzare il bonus?
    Il cittadino ha 60 giorni dalla data di emissione del bonus per iniziare a utilizzarlo e 45 giorni dall’inizio delle prestazioni per terminarle.
  12. Il cittadino può accedere alla piattaforma per prenotare il bonus invece che rivolgersi all’ente termale?
    No, l’unico modo per il cittadino per prenotare il bonus è rivolgersi a uno degli enti termali accreditati.
  13. Il cittadino può spendere anche di meno o di più rispetto al bonus prenotato?
    Si, se spende meno, la somma non utilizzata ritorna nel fondo; se spende di più, paga la differenza all’ente termale.
  14. Fino a quando i cittadini possono richiedere agli enti termali la prenotazione del bonus?
    I cittadini possono richiedere la prenotazione dei bonus fino a quando non si esauriscono i fondi. Le informazioni sulla dotazione del fondo sono pubblicate su questo sito.

 

Domande & Risposte per gli Enti Termali

  1. In cosa consiste il bonus terme?
    Il bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro a persona. Il bonus è emesso a titolo individuale e pertanto non è cumulabile né cedibile. Va utilizzato interamente nello stesso centro termale presso cui è stato prenotato.
  2. A chi è destinato il bonus terme?
    Il bonus terme è destinato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia. Ogni cittadino può richiedere il bonus presso uno (e uno solo) degli enti termali accreditati e utilizzarlo solo presso l’ente attraverso cui si è prenotato.
  3. Quali sono i servizi termali ammessi al bonus?
    È ammessa qualsiasi prestazione interamente erogata da un ente termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi ammessi includono trattamenti sanitari termali, esami diagnostici e visite specialistiche, trattamenti estetici e di benessere.
  4. È possibile utilizzare il bonus terme per usufruire solamente di servizi benessere come massaggi o ingressi a piscine? Si, è possibile.
  5. Gli enti termali che vogliono accreditarsi che requisiti devono avere?
    Gli enti termali devono possedere tre requisiti:

    • * essere iscritti al registro delle imprese e risultare in attività
    • * essere in possesso del codice ATECO 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali” (primario, secondario o prevalente)
    • * essere in possesso dell’autorizzazione all’apertura dell’attività termale rilasciata dall’ente competente. L’autorizzazione non deve essere scaduta.

    Invitalia verifica il possesso dei requisiti confrontando i dati presenti sul Registro delle Imprese e tramite controlli puntuali.

  6. Cosa si intende per autorizzazione all’apertura dell’attività termale? È il documento amministrativo, rilasciato dall’ente locale competente, che autorizza lo stabilimento ad esercitare attività termale. A seconda delle normative regionali, può essere rilasciato da enti diversi (regioni, provincie ed anche comuni).
  7. È necessario l’accreditamento presso il Sistema Sanitario Nazionale? No, non è necessario accreditarsi presso il Sistema Sanitario Nazionale.
  8. Qual è l’indirizzo della piattaforma per gli enti termali e da quando sarà disponibile?
    L’indirizzo della piattaforma per gli enti termali è padigitale.invitalia.it. La piattaforma per l’accreditamento da parte dei rappresentanti legali degli enti termali apre il 28 ottobre 2021 alle ore 12.00. Dal 4 novembre alle ore 12.00 i rappresentanti legali degli enti termali accreditati possono delegare una o più persone a effettuare le prenotazioni. Dall’8 novembre alle ore 12.00 gli enti termali accreditati possono prenotare il bonus per i cittadini che lo richiedono.
  9. Di cosa hanno bisogno gli enti termali per accedere alla piattaforma dedicata al bonus terme?
    Per l’accesso in piattaforma è necessario che chi accede per conto dell’ente termale possieda lo SPID. Il rappresentante legale dell’ente deve inoltre essere in possesso della firma elettronica in formato .p7m.
  10. Per accedere alla piattaforma, in alternativa allo SPID, si può utilizzare CNS, CIE o un altro sistema di autenticazione? No, per accedere alla piattaforma è necessario lo SPID.
  11. Chi può presentare la domanda per accreditare l’ente termale?
    La domanda di accreditamento in piattaforma deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente termale.
  12. L’amministratore delegato dell’ente termale può presentare la domanda di accreditamento? Solo se ricopre anche il ruolo di rappresentante legale dell’ente termale.
  13. L’elenco degli enti termali accreditati viene pubblicato tutto insieme?
    A partire dal 2 novembre, l’elenco degli enti termali accreditati verrà pubblicato e aggiornato sul sito bonusterme.invitalia.it.
  14. Come si accredita un ente termale?
    Per accreditare l’ente termale il rappresentante legale deve caricare in piattaforma la copia dell’autorizzazione all’apertura dell’attività, comunicare l’IBAN e inserire i riferimenti (nominativo, telefono, sito web, e-mail) da pubblicare nell’elenco degli enti accreditati. La piattaforma genera una richiesta di accreditamento che va scaricata e firmata digitalmente, senza modificarla, poi va ricaricata in piattaforma. Invitalia invia all’ente termale una comunicazione sull’esito dell’accreditamento.
  15. Come si accredita un ente termale che ha più stabilimenti?
    Se un ente termale ha più stabilimenti, il rappresentante legale deve richiedere l’accreditamento per ciascuno stabilimento, allegando le rispettive autorizzazioni all’apertura.
  16. Gli enti termali hanno una sola utenza per accedere in piattaforma?
    No, ogni ente termale, una volta accreditato, può delegare più persone a operare in contemporanea in piattaforma per le funzioni di prenotazione, richiesta di rimborso o entrambe. Per ciascuna funzione occorre una delega specifica. Per delegare una persona ad operare in piattaforma il rappresentante legale dell’ente termale deve inserire le seguenti informazioni relative al delegato: CF, Nome, Cognome, Sesso, Data di nascita, Stato, Provincia e Comune di nascita e Data di scadenza della Delega. La piattaforma genera un documento amministrativo che deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale. Ogni delegato dello stesso ente termale può visualizzare e operare per tutte le prenotazioni effettuate dall’ente, per le funzioni per cui ha la delega. Anche il delegato, per accedere alla piattaforma, deve essere in possesso dello SPID.
  17. A partire da quale data sarà possibile iniziare a delegare altri soggetti ad operare in piattaforma per conto dell’ente termale?
    La funzionalità di delega per le prenotazioni sarà attiva a partire dal 4 novembre alle ore 12.00. Ciò permetterà ad Invitalia di istruire le domande di accreditamento presentate, e contemporaneamente gli enti termali avranno la possibilità di delegare più soggetti, in tempo per l’apertura delle prenotazioni dei bonus prevista per l’8 novembre alle ore 12.00.
  18. La delega per le prenotazioni è valida anche per le richieste di rimborso? No, si tratta di due deleghe distinte, che possono essere rilasciate agli stessi soggetti o a soggetti diversi.
  19. Quanti soggetti potrà delegare ad operare in piattaforma un ente termale? Ciascun ente termale potrà delegare il numero di soggetti che ritiene più opportuno.
  20. Quali informazioni dei cittadini sono necessarie agli enti termali per la prenotazione del bonus?
    Le informazioni che gli enti termali devono inserire in piattaforma per prenotare il bonus per il cittadino che ne abbia fatto richiesta sono: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, telefono, importo del bonus richiesto. Devono inoltre confermare di aver acquisito dal cittadino il consenso al trattamento e al trasferimento dei dati all’Agenzia ai sensi degli articoli 13 e 14del regolamento GDPR (informativa privacy).
  21. Come fanno gli enti termali a sapere se ci sono fondi disponibili per effettuare le prenotazioni?
    Una volta entrati in piattaforma, nella funzione prenotazioni è presente un semaforo che segnala la disponibilità delle risorse (verde=ampia; giallo=media; rosso=scarsa). Se le risorse sono esaurite, il sistema non permette di effettuare nuove prenotazioni. Se le risorse sono disponibili, il sistema consente di effettuare la prenotazione: una volta inseriti i dati del cittadino, il sistema verifica che il richiedente non abbia già usufruito o richiesto il bonus e che le risorse siano ancora disponibili, e procede a impegnarle. All’interno della piattaforma, è disponibile una sezione che informa quante sono le risorse ancora disponibili. Il sistema non consente di creare liste di attesa.
  22. Si possono creare lista d’attesa?
    La piattaforma non consente di creare lista di attesa per le prenotazioni. A mano a mano che le risorse del fondo dovessero tornare disponibili (per es. annullamenti o scadenze), il sistema consentirà di effettuare nuove richieste di prenotazione.
  23. Gli enti termali devono richiedere un bonus per volta?
    Si, una volta raccolti i dati del singolo cittadino, l’ente termale accede alla piattaforma, verifica che il cittadino non abbia già prenotato o usufruito del bonus ed effettua la prenotazione. Per molteplici ragioni, un invio massivo delle richieste di prenotazioni non è tecnicamente e legalmente possibile.
  24. L’ente termale può erogare le prestazioni oggetto del bonus attraverso strutture partner? No, il bonus deve essere utilizzato dal cittadino esclusivamente presso l’ente termale che lo ha richiesto per suo conto. Il relativo documento fiscale deve essere sempre emesso dall’ente termale che ha prenotato il bonus e erogato le prestazioni.
  25. Come fa il cittadino a ricevere la conferma dell’avvenuta prenotazione del bonus? Chi invia la conferma?
    È l’ente termale che invia al cittadino la conferma dell’avvenuta prenotazione, utilizzando il documento pdf downloadabile direttamente dalla piattaforma Invitalia.
  26. Quanto tempo vale la prenotazione del bonus?
    Il bonus ha una validità di 60 giorni dalla data di emissione, pertanto, entro tale data il cittadino deve avviare le prestazioni e l’ente termale deve inserire in piattaforma la data di inizio di erogazione dei servizi termali.
  27. Il cittadino per usufruire del bonus deve necessariamente soggiornare presso l’ente termale? No, il cittadino non deve necessariamente soggiornare presso l’ente termale. I servizi di ospitalità, inoltre, non rientrano tra le prestazioni ammesse.
  28. Il cittadino può richiedere la cancellazione della prenotazione del bonus presso un ente termale? Si, il cittadino può richiedere all’ente termale di cancellare la prenotazione, entro 60 giorni dalla data di emissione, purché non abbia già iniziato a fruire dei servizi. La cancellazione è effettuata dall’ente termale in piattaforma.
  29. Il cittadino può spendere anche di meno o di più rispetto al bonus prenotato?
    Si, se spende meno, la somma non utilizzata ritorna nel fondo; se spende di più, paga la differenza all’ente termale.
  30. Cosa deve fare l’ente termale per richiedere il rimborso del bonus di cui il cittadino ha usufruito?
    L’ente termale deve indicare in piattaforma la data in cui il cittadino ha iniziato a utilizzare il bonus e, una volta che ha emesso fattura o altro documento fiscale, deve comunicare, sempre tramite piattaforma, i relativi dati e caricare una copia della fattura/documento fiscale rilasciato.
  31. Entro quale data l’ente termale può richiedere il rimborso del bonus a Invitalia?
    L’ente termale deve richiedere il rimborso del bonus di cui il cittadino ha usufruito entro 45 giorni dalla data di avvio delle prestazioni.
  32. Quali tipi di documenti fiscali possono essere presentati per ottenere il rimborso del bonus?
    Qualsiasi documento fiscale valido, che abbia i contenuti minimi elencati nella FAQ seguente.
  33. Quali informazioni deve contenere la fattura/documento fiscale rilasciato al cittadino e caricata in piattaforma per la richiesta di rimborso del bonus?
    Sulla fattura/documento fiscale deve essere indicato, oltre a numero, data, importo totale con evidenza del buono fruito, i servizi erogati, il codice di prenotazione o, in alternativa, il codice fiscale del cittadino.
  34. La fattura/documento fiscale deve essere emessa in un’unica soluzione al termine dell’utilizzo totale del bonus terme o potrà essere emesso di volta in volta ad ogni singola prestazione erogata?
    Il documento fiscale per il rimborso del bonus deve essere emesso in un’unica soluzione al termine delle prestazioni, come richiesto dal decreto.
  35. Quante fatture/documenti fiscali possono essere richiesti a rimborso per ogni prenotazione? Per ogni prenotazione può essere presentato un solo documento fiscale.
  36. Se un cliente sceglie un pacchetto di servizi che supera i 200€, la parte eccedente dovrà essere rendicontata a Invitalia o è sufficiente inviare solo i documenti fiscali che attestino l’utilizzo del bonus fino a 200€?
    A Invitalia va inviato solo il documento fiscale che attesta l’utilizzo del bonus fino a 200€. L’importo che supera i 200€ dovrà essere richiesto direttamente al cittadino, secondo le formule in uso presso l’istituto (es. in anticipo, a saldo etc).
  37. Il bonus terme è comprensivo di IVA? Si, il bonus è comprensivo di IVA, ove applicabile.
  38. Il cittadino può utilizzare il bonus terme in più giorni entro il periodo di validità dello stesso? Si, è possibile purché le prestazioni siano avviate entro 60 giorni dalla data di emissione e siano terminate entro 45 giorni dalla data di avvio.
  39. È possibile utilizzare il Bonus Terme per le formule in abbonamento? Se sì, il documento fiscale può essere emesso alla data della prima prestazione o del primo accesso alla struttura termale?
    Si, è possibile utilizzare il Bonus terme anche per gli abbonamenti, purché vengano fatturati a fine ciclo e utilizzati entro 45 giorni dalla data dell’avvio delle prestazioni. Le fatture potranno quindi essere emesse e caricate a sistema solo a conclusione delle prestazioni richieste.
  40. Se un utente interrompe il ciclo, l’ente termale può emettere fattura?
    Si, per la quota di prestazioni effettivamente erogate.
  41. Quali sono i dati che l’ente termale deve inserire in piattaforma per richiedere il rimborso del bonus?
    I dati che l‘ente termale deve inserire in piattaforma per la richiesta di rimborso sono: numero, data, importo della fattura, importo del buono fruito e, solo a fini statistici, la tipologia prevalente di servizi erogati scelti da un menù a tendina (1. trattamenti sanitari termali; 2. diagnostica e visite specialistiche; 3. trattamenti estetici e wellness).
  42. Che tipo di informazione e formazione è prevista per gli enti termali?
    Gli enti termali hanno a disposizione: un manuale di utilizzo della piattaforma, due webinar in cui verrà loro illustrato il funzionamento della piattaforma, un insieme di FAQ, costantemente aggiornate, che saranno pubblicate sui siti di Invitalia e del Ministero dello Sviluppo economico; infine, il contact center Invitalia (riservato agli enti termali e non ai cittadini) risponde al numero 848-886 886 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
  43. Quando si terranno i webinar per gli enti termali?
    Il primo webinar si terrà il 26 ottobre 2021 alle ore 14.30 e avrà come oggetto l’illustrazione del processo che segue il bonus e la procedura di accreditamento sulla piattaforma. Il secondo si terrà il 3 novembre 2021 alle ore 10.30 e tratterà i temi delle deleghe, delle prenotazioni del bonus e della fase di richiesta di rimborso. I webinar si svolgeranno su piattaforma Zoom e i link per collegarsi sono pubblicati sul sito di Invitalia. Si ricorda che per accedere alla piattaforma Zoom è necessario un account Zoom ( https://zoom.us/signin).
  44. È possibile rivedere i webinar? Si, i webinar sono registrati e disponibili sul canale YouTube di Invitalia.

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