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Bonus Casa 2021, come usufruire delle detrazioni fiscali del 50%. - ISTRUZIONI. Ecco per quali ristrutturazioni - Qui le FAQ

Bonus Casa 2021: sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n.178) che proroga al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie - ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA:

Strutture edilizie

  • * riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
    *  riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
    * riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

Infissi

  • * riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.

 

FAQ – Risposte alle domandepiù frequenti >>>

 

Impianti tecnologici

  • * installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
    * sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    * sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    * pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    * sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    * microcogeneratori (Pe<50kWe);
    * scaldacqua a pompa di calore;
    * generatori di calore a biomassa;
    * installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
    * installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
    * teleriscaldamento;
    * installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Elettrodomestici

Elettrodomestici (*1)  solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:

  1. 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
  2. 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020
  • * forni
  • * frigoriferi
  • * lavastoviglie
  • * piani cottura elettrici
  • * lavasciuga
  • * lavatrici
  • * asciugatrici

(*1)  Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

 

GUIDA: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:
LE AGEVOLAZIONI FISCALI - PDF

 

Guida rapida

Questa Guida contiene le informazioni necessarie per trasmettere i dati all’ENEA ed è rivolta ai beneficiari della detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia (“bonus casa”), i quali adempiono tale obbligo di legge direttamente o avvalendosi di un intermediario.

A. Il sito

Il sito, raggiungibile all’indirizzo https://detrazionifiscali.enea.it, è realizzato in attuazione del comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (convertito con L. 90/2013), come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma citato dispone: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”.

Il sito https://detrazionifiscali.enea.it contiene i link per trasmettere e consultare le dichiarazioni la cui data di fine dei lavori ricade negli anni solari 2020 e 2021. Per il 2018 e il 2019 è possibile la sola consultazione.

B. Ammissibilità degli interventi

Per maggiori dettagli sulle condizioni di ammissibilità degli interventi, si rimanda all’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” disponibile all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36.

C. Scadenze e fasi di inserimento

I dati degli interventi realizzati sono trasmessi all’ENEA entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. I passi da seguire sono:

FASE 0: Registrazione dell’utente e accesso al portale

FASE 1: Dati del beneficiario

FASE 2: Dati dell’immobile

FASE 3: Dati dell’intervento

FASE 4: Verifica, invio e stampa

SCARICA LA GUIDA ENEA
IN FORMATO PDF >>> 

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